Sentenza del 22/02/2016 n. 330 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Reddito da fabbricato ad uso non abitativo locato - Mancata percezione dei canoni per morosità del conduttore - Necessità di un provvedimento giurisdizionale che accerti la morosità perché non siano sottoposti a tassazione i canoni non percepiti - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva di non assoggettare a IRPEF i canoni di locazione non percepiti per morosità del conduttore. L'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 prevede espressamente, per gli immobili ad uso abitativo, l'esclusione dalla tassazione dei canoni non riscossi a condizione che la morosità sia accertata giudizialmente. La questione riguardava la possibilità di applicare analogicamente tale principio anche alle locazioni ad uso non abitativo.
La decisione
La controversia è stata decisa a favore del contribuente. È stato ritenuto che l'esclusione dei canoni non percepiti possa essere estesa analogicamente alle locazioni ad uso non abitativo quando un provvedimento giurisdizionale accerti la morosità del conduttore. Pertanto, i canoni non riscossi non devono essere tassati se la morosità è stata formalmente accertata dall'autorità giudiziaria. L'interpretazione è stata ritenuta necessaria anche per evitare possibili profili di incostituzionalità della disciplina, per contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione.
Norme richiamate
Art. 26, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Esclude la tassazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo non percepiti, in presenza dell'accertamento giudiziale della morosità del conduttore.
La disposizione, pur riferendosi espressamente alle locazioni abitative, è stata ritenuta applicabile analogicamente anche agli immobili ad uso non abitativo, poiché la tassazione di redditi mai percepiti deve essere limitata quando la morosità sia stata accertata giudizialmente.
Art. 3 della Costituzione
Il principio di uguaglianza impone di evitare una disparità irragionevole tra locatori di immobili abitativi e locatori di immobili non abitativi che si trovino nella medesima situazione sostanziale di mancata percezione dei canoni per morosità.
Art. 53 della Costituzione
Il principio di capacità contributiva impedisce, secondo la sentenza, di assoggettare definitivamente a imposta un reddito non percepito, quando la mancata riscossione sia stata accertata giudizialmente.
Massime di principio
- Per le locazioni non abitative, i canoni non percepiti per morosità possono essere esclusi dalla tassazione se la morosità del conduttore è stata accertata con un provvedimento giurisdizionale.
- La semplice affermazione del locatore di non aver riscosso i canoni non è sufficiente: occorre una documentazione o un accertamento giudiziale idoneo a provare la morosità.
- Il principio può essere applicato analogicamente quando una disciplina fiscale tratta in modo espresso un caso, ma una diversa interpretazione produrrebbe una disparità irragionevole rispetto a situazioni sostanzialmente identiche.
- La tassazione dei redditi immobiliari deve essere interpretata alla luce del principio di capacità contributiva, evitando, nei limiti consentiti dall'ordinamento, l'imposizione definitiva di somme mai effettivamente percepite.
- L'esclusione dalla tassazione opera in relazione ai canoni non riscossi e non necessariamente all'intero rapporto di locazione: è quindi necessario individuare con precisione i periodi e gli importi interessati dall'accertata morosità.
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