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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37810/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società fallita)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società, pronunciata su ricorso di un creditore fondato su forniture non pagate documentate da fatture e cambiali. La società debitrice ha proposto reclamo ex art. 18 l.f. dinanzi alla corte d’appello, deducendo: la nullità della sentenza per violazione del principio di immutabilità del collegio giudicante ex art. 276 c.p.c., perché il collegio che ha deliberato e sottoscritto la decisione non coincideva con quello dinanzi al quale erano state precisate le conclusioni; l’omessa pronuncia o comunque il mancato esame di elementi rilevanti, tra cui l’avvenuto pagamento del debito verso il creditore istante e lo stato di liquidazione; l’erronea valutazione dell’insolvenza, ritenuta in modo non corretto e senza considerare il criterio di proporzione tra attivo e passivo, nonché il bilancio 2018 e la situazione patrimoniale 2019. In cassazione sono stati riproposti tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello e omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell’art. 276 c.p.c.; 2) nullità della sentenza di fallimento per motivazione apparente; 3) errore nella nozione di insolvenza e omesso esame di fatti decisivi relativi alla situazione contabile e patrimoniale della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la decisione della corte d’appello avesse erroneamente qualificato come mero errore materiale, correggibile ex artt. 287 e 288 c.p.c., una vera e propria violazione del principio di immutabilità del collegio. Ha affermato che, quando il collegio che delibera la decisione non coincide con quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni, la sentenza è nulla. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Napoli, in altra composizione, anche per le spese dell’intero processo. I motivi secondo e terzo sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 18 l.f.

    norma richiamata quale base del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 1 l.f.

    richiamato in relazione alla verifica del superamento o meno delle soglie di fallibilità e alla prova della loro insussistenza.

  • art. 276 c.p.c.

    "alla deliberazione della decisione "possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione"

    il collegio che decide deve coincidere con quello dinanzi al quale si è svolta l’ultima attività processuale, ossia la discussione o la precisazione delle conclusioni; il mutamento di composizione determina nullità della sentenza.

  • art. 287 c.p.c.

    è il rimedio per la correzione di errori materiali, ma non è applicabile quando la difformità del collegio integri una nullità processuale.

  • art. 288 c.p.c.

    richiamato con l’art. 287 c.p.c. come procedimento di correzione dell’errore materiale.

  • art. 352 c.p.c.

    richiamato per ribadire che, in appello, il collegio che delibera deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata svolta l’ultima attività processuale.

  • art. 383, co. 3, c.p.c.

    indicato come base del rinvio al giudice di merito che avrebbe dovuto essere disposto a seguito della cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio collegiale, la sentenza è nulla se il collegio che delibera non coincide con quello dinanzi al quale le parti hanno precisato le conclusioni o discusso la causa; non basta un’analisi formale dell’epigrafe se il verbale dimostra la diversa composizione.
  • La violazione del principio di immutabilità del collegio non integra un mero errore materiale correggibile con la procedura di correzione, ma un vizio della decisione che comporta nullità.
  • In sede di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, i fatti e i documenti rilevanti sulla situazione patrimoniale e sull’eventuale pagamento del debito possono essere esaminati dal giudice di secondo grado; tuttavia tali questioni restano assorbite se la decisione è viziata da nullità processuale preliminare.
  • Quando è accertata la nullità della decisione del giudice di merito, la cassazione con rinvio va disposta al giudice che avrebbe dovuto decidere in composizione conforme alla legge, anche per le spese dell’intero processo.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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