Cassazione Civile, Ordinanza n. 17126/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a intimazione di pagamento di oltre 5.000 euro, riferita a cartelle esattoriali per violazioni del Codice della Strada. In primo grado il giudice di pace aveva accolto l'opposizione; in appello, su impugnazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il Tribunale di Padova ha riformato la decisione e ha condannato l'opponente alla rifusione delle spese del doppio grado in favore dell'Agenzia e di ciascuna delle Prefetture costituite in appello. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il Tribunale liquidato spese anche per il primo grado in favore delle Prefetture di Lodi e Venezia, che non avevano partecipato a quel grado, lamentando inoltre che Venezia si era costituita tardivamente e senza difensore; (2) omesso esame/omessa pronuncia e violazione degli artt. 343 e 166 c.p.c. nonché dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che la Prefettura di Lodi si era costituita solo in appello senza proporre tempestivo appello incidentale e che il Tribunale non aveva esaminato l'eccezione di tardività; (3) violazione del D.M. 55/2014 per avere le spese delle Prefetture di Lodi e Venezia essere liquidate assumendo come valore della causa quello dell'intimazione di pagamento, mentre secondo il ricorrente il valore andava rapportato ai singoli verbali/cartelle e l'attività difensiva delle Prefetture si era limitata alla sola costituzione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, ha rigettato il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla regolazione delle spese di lite in favore delle Prefetture di Lodi e Venezia, perché il Tribunale aveva illegittimamente posto a carico del ricorrente anche le spese del primo grado a favore di soggetti che in quel grado non avevano svolto attività difensiva. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Padova, in diversa composizione, per la nuova liquidazione delle spese relative al solo grado di appello e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La condanna alle spese presuppone che la parte vittoriosa abbia effettivamente sostenuto spese per l'attività difensiva nel grado cui la liquidazione si riferisce; non possono essere poste a carico della controparte spese relative a un grado in cui quella parte è rimasta estranea o contumace.
È richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività dell'appello incidentale; la Corte ritiene però irrilevante la mancata proposizione di un appello incidentale da parte della Prefettura ai fini della liquidazione delle spese, poiché ciò che rileva è la partecipazione difensiva al giudizio.
È evocato dal ricorrente in relazione ai termini di costituzione e alle decadenze del convenuto/appellato; la Corte non lo valorizza ai fini decisori, ritenendo infondata la censura sul punto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La Corte riqualifica il secondo motivo come denuncia di omessa pronuncia su un'eccezione, e non come omesso esame di un fatto decisivo.
È il parametro formale richiamato nel primo motivo per denunciare la violazione di norme processuali sulla liquidazione delle spese.
La Corte richiama la disposizione sugli incrementi per assistenza plurima, ma precisa che nel caso concreto il Tribunale aveva liquidato autonomi compensi per ciascun Ufficio territoriale, scelta non specificamente censurata e quindi non sindacabile in cassazione.
Massime di principio
- La condanna alle spese di lite può riguardare solo le attività difensive effettivamente svolte nel grado cui la liquidazione si riferisce; è illegittima la liquidazione di spese di primo grado in favore di una parte che non vi abbia partecipato.
- Quando una pubblica amministrazione si costituisce senza difesa tecnica o resta estranea a un grado, non possono esserle riconosciuti compensi professionali per quell'attività; possono semmai essere liquidate solo le spese concretamente sostenute e documentate.
- Ai fini della regolazione delle spese non è decisiva la proposizione di un appello incidentale da parte di una parte già costituita, se la riforma della decisione deriva dall'appello principale e le difese svolte in tale sede sono utili anche alla posizione di quella parte.
- Nel giudizio di legittimità la censura va calibrata sul reale contenuto della statuizione impugnata: se la doglianza non investe specificamente il criterio seguito dal giudice per liquidare compensi autonomi a più uffici, la Corte non può intervenire su quel profilo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17002/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17003/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17004/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17005/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17006/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17007/2022 del 26/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →