Cassazione Penale, Sentenza n. 25057/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato la prescrizione per parte dell'imputazione ma lo aveva condannato per altre condotte di bancarotta (fra cui distrattiva). Il motivo principale dedotto in Cassazione era il "travisamento della prova": si contestava che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto che lo stato di insolvenza della fallita NATURABITA s.r.l. fosse manifesto già dal 2010, travisando le dichiarazioni del teste della difesa (dott. Basso Brusa) e del curatore fallimentare, oltre a non aver considerato che il curatore non avrebbe esaminato i contratti prodotti dalla difesa. Si deduceva, in sostanza, che la valutazione probatoria relativa al dissesto del 2010 fosse errata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per mancata dimostrazione della decisività del presunto travisamento. Ha richiamato i criteri stringenti per dedurre il travisamento della prova in Cassazione (identificare l'atto, il dato probatorio incompatibile, provarne la verità e dimostrare la decisività sul quadro motivazionale). Ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le censure, confermando che la crisi della società era emergente sin dal 2010 e che risultavano atti concreti di distrazione (es. bonifico di €7.562 accreditato sul conto personale e prelievi per €57.380,49 non giustificati da delibere o destinazione sociale). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e richiamata la Corte Cost. n.186/2000). La richiesta di trattazione orale proposta dalla difesa è stata ritenuta tardiva in udienza di Cassazione.
Norme richiamate
Utilizzata per la riqualificazione del rimborso finanziamento soci per €36.550 come operazione rilevante ai fini fallimentari
Richiamato come attenuante concessa al ricorrente nella determinazione della pena
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per l'irrogazione della somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Corte Cost. n.186 del 2000
Richiamata in riferimento ai profili di colpa che giustificano l'obbligo del versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile
Orientamento giurisprudenziale sulla deducibilità del "travisamento della prova"
Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020; Sez. 6, n. 10795 del 16/2/2021
La Corte evidenzia che per dedurre il travisamento in Cassazione occorre: a) identificare l'atto processuale; b) indicare il dato probatorio incompatibile con la sentenza; c) fornire prova della verità del dato e dell'esistenza dell'atto; d) spiegare perché tale travisamento è decisivo per compromettere la tenuta logica e la coerenza complessiva della motivazione
Massime di principio
- Per impugnare in Cassazione un presunto "travisamento della prova" è necessario dimostrarne la decisività: non basta segnalare valutazioni critiche o estrapolare singole dichiarazioni senza mostrare il concreto effetto sull'assetto motivazionale complessivo
- La Corte di legittimità non è sede per una rivalutazione inequívoca delle prove: richieste di riconsiderazione alternativa degli elementi probatori sono, di regola, inammissibili
- Le contestazioni parziali alle dichiarazioni dei testi devono essere collegate a una spiegazione di come esse compromettono, in modo decisivo, la motivazione della sentenza impugnata
- In tema di bancarotta distrattiva, la condotta dell'amministratore può essere provata dalla mancata dimostrazione della destinazione delle somme prelevate a fini sociali; trasferimenti su conto personale e prelievi ingiustificati sono indici rilevanti
- Le richieste di trattazione orale in Cassazione possono essere dichiarate tardive se non presentate nei termini e con le modalità previste dalla disciplina processuale
- Il ricorso inammissibile può comportare la condanna al pagamento delle spese e l'obbligo di versare una somma alla cassa delle ammende, anche sulla base di profili di colpa del ricorrente
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