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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34765/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia riguarda un procedimento per equa riparazione a seguito della durata non ragionevole di un giudizio civile. La Corte d'appello aveva liquidato alla parte privata un indennizzo, ma aveva compensato integralmente le spese di lite. La compensazione era stata motivata con il fatto che il ricorrente aveva prodotto solo in sede successiva il conteggio degli interessi e non aveva richiamato nel ricorso monitorio l'art. 2-bis, comma 3, limitandosi a chiedere una somma superiore a quella liquidata nel giudizio presupposto. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale disposto la compensazione fuori dei casi consentiti. Il Ministero ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il motivo. Ha osservato che, dopo l'intervento della Corte costituzionale n. 77/2018, la compensazione delle spese è consentita, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo in ipotesi tipizzate o comunque di gravità ed eccezionalità equivalente, come l'assoluta novità della questione, il mutamento della giurisprudenza o sopravvenienze che incidano sulle questioni dirimenti. La ragione addotta dalla Corte d'appello di Perugia, cioè la mancata esplicitazione del conteggio degli interessi già in fase monitoria, è stata ritenuta estranea a quel paradigma e non idonea a giustificare la compensazione. La Cassazione ha quindi cassato il provvedimento impugnato limitatamente al capo sulle spese e, ritenendo la causa decidibile nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito e di legittimità, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è consentita solo nei casi previsti dalla norma, come interpretata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018; non può essere giustificata da ragioni estranee al paradigma normativo tipizzato.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Una volta cassato il provvedimento impugnato sul solo capo delle spese, la Corte può decidere nel merito sulla regolazione delle spese stesse.

  • art. 2-bis, comma 3

    La mancata menzione o il mancato conteggio degli interessi in fase introduttiva non integra di per sé una violazione processuale idonea a giustificare la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 92 c.p.c. e l'intervento della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite è ammissibile solo in presenza delle condizioni tipizzate dalla legge o di circostanze di analoga gravità ed eccezionalità, non potendo il giudice fondarla su valutazioni equitative atipiche.
  • La mancata esplicitazione di un conteggio accessorio nella domanda iniziale non costituisce, di per sé, una violazione di doveri processuali tale da legittimare la compensazione delle spese.
  • Quando l'errore riguarda soltanto la statuizione sulle spese e la causa non richiede ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e decidere direttamente nel merito sulla regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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