Cassazione Penale, Ordinanza n. 12996/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Catania. I motivi riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: con il primo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; con il secondo si contestavano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. nella massima estensione. La Corte osserva che il primo motivo tendeva in realtà a una rivalutazione del merito sulla dosimetria della pena e del diniego delle attenuanti generiche, e che il secondo riproponeva argomentazioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito, risultando aspecifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non ammissibile perché sollecitava una nuova valutazione delle scelte discrezionali del giudice di merito in tema di trattamento sanzionatorio e attenuanti generiche; ha ritenuto il secondo motivo aspecifico, poiché reiterava censure già disattese dalla sentenza impugnata con motivazione logica e aderente alle risultanze processuali. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La doglianza relativa a questa attenuante è stata ritenuta aspecifica perché meramente riproduttiva di argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità; non è consentita una rivalutazione del merito sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio.
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Un motivo di ricorso è aspecifico quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese con motivazione logica e aderente alle risultanze processuali, senza confrontarsi effettivamente con la ratio decidendi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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