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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21884/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentate dal condannato. Quest'ultimo ha proposto ricorso personalmente per cassazione, deducendo plurimi vizi dell'ordinanza e chiedendone l'annullamento con rinvio. La Corte non esamina nel merito le censure, perché rileva che il ricorso è stato proposto personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, che impone il ministero difensivo; ne consegue l'inammissibilità per difetto di legittimazione del ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattandolo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., per essere stato proposto personalmente dal condannato in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la trattazione senza formalità quando l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per un vizio processuale evidente, quale il difetto di legittimazione del ricorrente.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere proposto a mezzo di difensore; la proposizione personale integra violazione della norma e determina inammissibilità.

  • legge n. 103 del 2017

    ha modificato il regime del ricorso per cassazione, rendendo operante l'obbligo di difesa tecnica nel caso rilevato dalla Corte.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    richiamata per il criterio di valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi sotto il vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, la proposizione personale del ricorso, in assenza del ministero difensivo richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p., determina l'inammissibilità per difetto di legittimazione.
  • Quando l'inammissibilità dell'impugnazione deriva da un vizio processuale manifesto, la Corte può deciderla de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo prova dell'assenza di colpa nella causazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La verifica della colpa ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. va effettuata in concreto, secondo il criterio indicato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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