Cassazione Penale, Ordinanza n. 19930/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 17/10/2024 deducendo censure sulle modalità del riconoscimento fotografico e sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tali motivi erano ripetitivi e generici, perché non accompagnati da una specifica analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. In particolare, il ricorso non si confrontava adeguatamente con il passaggio della sentenza di merito che qualificava il riconoscimento come prova atipica, né con la motivazione relativa all'età della persona offesa ai fini dell'aggravante.
Norme richiamate
L'aggravante è stata oggetto di censura in ricorso, ma la Corte non ne ha esaminato il merito perché la doglianza è stata ritenuta generica e non specificamente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso meramente ripetitivi o assertivi, quando non contengono una puntuale confutazione delle rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Chi contesta il valore o le modalità di un riconoscimento fotografico deve confrontarsi in modo specifico con la qualificazione data dal giudice di merito e con le ragioni per cui quel riconoscimento è stato ritenuto rilevante.
- La censura relativa a un'aggravante non è ammissibile se si limita a ribadirne l'insussistenza senza prendere posizione sulle concrete argomentazioni poste a base della sua applicazione.
Come è indicizzato
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