Cassazione Penale, Sentenza n. 9615/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fundarò impugnava la sentenza d'appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e aveva confermato/ridefinito la condanna per i delitti riferiti ai capi 5 e 10 del decreto: deduceva l'erronea applicazione dell'art. 581 c.p.p. (inammissibilità della consulenza tecnica depositata come nuovo elemento in appello), vizi di motivazione e di diritto quanto all'applicazione degli artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 74/2000 (contestando la qualificazione dell'"Associazione agri-biologica siciliana" come impresa commerciale, la quantificazione della base imponibile, la sussistenza del dolo specifico e la confisca disposta), censurava inoltre la valutazione delle prove (perizia, testi, fatture) e l'assenza di valutazione dei costi dedotti dall'Associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta e adeguata la motivazione della Corte di appello: la produzione della consulenza in appello è stata legittimamente esclusa per violazione dell'art. 581 c.p.p. e per irrilevanza; la qualificazione dell'Associazione come impresa individuale e la ricostruzione della base imponibile sono state fondate su riscontri oggettivi (apporti esterni prevalenti, fatture, ricavi emersi anche per il congiunto, documenti rinvenuti "aliunde"); la Corte ha ritenuto provata la sussistenza del dolo e l'elemento oggettivo dei reati contestati, con conseguente conferma della confisca nella misura dell'IVA evasa per il capo A). Quanto al reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74/2000, è stato dichiarato estinto per prescrizione in sede di appello e tale statuizione non è stata rimossa in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato che la produzione documentale o consulenza non indicata nel gravame o non richiesta per acquisizione è inammissibile in appello; la difesa deve specificare e tempestivamente chiedere l'acquisizione degli elementi nuovi, altrimenti essi possono essere legittimamente esclusi
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Ai fini della responsabilità per i fatti posti a base dell'art. 5 è necessaria la prova dell'elemento oggettivo (base imponibile effettiva e superamento della soglia di punibilità) e del dolo specifico; la Corte ha ritenuto tali elementi soddisfatti sulla base di accertamenti, documenti e riscontri incrociati
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La mancata esibizione della documentazione obbligatoria e il rinvenimento di documenti "aliunde" possono integrare elementi probatori sufficienti per la ricostruzione degli affari e per l'attribuzione del profilo soggettivo (dolo), come ritenuto dalla Corte di appello
art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Nel caso concreto il reato ricompreso in tale articolo è stato dichiarato estinto per prescrizione in sede di appello; la dichiarazione di estinzione per prescrizione è stata confermata implicitamente dalla Cassazione non procedendo a riforma
In caso di inammissibilità manifestamente infondata della impugnazione la parte può essere condannata alle spese del procedimento e ad un versamento alla Cassa delle ammende; nel caso il versamento è stato equitativamente fissato in euro 3.000,00
Massime di principio
- La produzione di documenti o perizie "nuove" in appello è ammissibile solo se specificamente indicata nel gravame o richiesta per acquisizione: in mancanza, il giudice di merito può legittimamente dichiararla inammissibile.
- La Corte di legittimità sindaca i vizi di motivazione nella struttura logico-argomentativa ma non sostituisce la valutazione dei fatti svolta dai giudici di merito; le critiche che semplicemente chiedono una diversa valutazione delle prove sono tipicamente inammissibili.
- Nelle ipotesi di reati fiscali è necessario distinguere chiaramente elemento oggettivo (ricavi, base imponibile, soglia) ed elemento soggettivo (dolo specifico): per ribaltare la decisione del merito occorre puntare a errori di diritto o gravi contraddizioni logiche nella motivazione, non a mere alternative interpretative dei fatti.
- La mancata conservazione o esibizione di documenti obbligatori può essere neutralizzata dal rinvenimento di elementi probatori "aliunde" (documenti presso terzi, incroci di dati, fatture emesse o ricevute) che consentono la ricostruzione dell'attività e la quantificazione della base imponibile.
- La confisca disposta in materia tributaria è spesso calibrata sulla misura dell'imposta (es. IVA) evasa e tende ad essere confermata se la ricostruzione dell'evasione è ritenuta solida; contestarla richiede osservare profili di diritto o errori manifesti nella quantificazione.
- Chi impugna in Cassazione deve presentare motivi specifici e argomentati: deduzioni generiche o riproposizioni di fatti non documentati rischiano l'inammissibilità e, in caso di manifesta infondatezza, sanzioni pecuniarie.
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