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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37096/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen.; il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato l'istanza inammissibile perché non corredata dalla dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., e ha pronunciato tale inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. La ricorrente, detenuta in carcere per altro procedimento al momento della presentazione dell'istanza (22/02/2022), aveva altresì nominato difensore mediante dichiarazione resa in carcere; il ricorso in Cassazione deduce che l'obbligo previsto dall'art. 677, comma 2-bis, non è applicabile quando il richiedente sia ristretto in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la causa di inammissibilità prevista dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. vale solo per i soggetti in stato di libertà al momento della presentazione dell'istanza e non può essere estesa al detenuto. Pur riconoscendo la legittimità dell'uso dell'art. 666, comma 2, per declarare de plano l'inammissibilità quando manchino requisiti di legge percepibili immediatamente, la Corte ha affermato che la verifica dello stato di detenzione è agevole per l'autorità giudiziaria (sistemi informatici; dichiarazione resa all'ufficio matricola) e che nel caso specifico la nomina del difensore e la dichiarazione resa in carcere rendevano evidente lo stato di ristrettezza. Perciò ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato gli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame dell'istanza, libero nel risultato ma privo del vizio processuale.

Norme richiamate

  • art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    subordina l'ammissibilità dell'istanza di misura alternativa alla contestuale effettuazione della dichiarazione o di elezione di domicilio

    La Corte interpreta la norma come requisito d'ammissibilità solo per i soggetti in stato di libertà all'atto della presentazione dell'istanza; non trova applicazione per il detenuto.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    consente al giudice di formulare de plano un giudizio di inammissibilità della richiesta che appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge

    Può essere utilizzato per dichiarare inammissibilità quando manca un requisito di legge immediatamente percepibile, ma non per estendere analogicamente in malam partem l'obbligo previsto da art. 677, comma 2-bis, al detenuto.

  • art. 656, commi 5 e 6, cod. proc. pen.

    l'istanza presentata dal condannato o dal difensore deve essere corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessari; tra le indicazioni vi è quella di cui all'art. 677, comma 2-bis

    In linea generale l'istanza del difensore deve contenere le indicazioni richieste dalla legge, ma questa prescrizione non esonera il giudice dall'accertare lo stato di detenzione attraverso gli strumenti a sua disposizione.

  • art. 678, cod. proc. pen.

    richiamata come norma che collega il procedimento di sorveglianza alle disposizioni del procedimento di esecuzione

    Giustifica l'applicazione, nel procedimento di sorveglianza, delle norme procedurali previste per l'esecuzione, incluso l'art. 666.

  • art. 123, cod. proc. pen.

    facoltà del condannato di nominare difensore mediante dichiarazione resa in luogo previsto (es. ufficio matricola)

    La nomina del difensore effettuata in carcere è idonea a dimostrare lo stato di detenzione e a mettere l'autorità giudiziaria nelle condizioni di conoscere tale stato.

  • art. 177, cod. proc. pen.

    principio di tassatività delle cause di invalidità (nullità e inammissibilità) secondo cui le cause di invalidità possono essere ritenute solo se espressamente previste o inequivocamente formulabili dalla norma

    Impone di non estendere per analogia gli effetti di inammissibilità previsti da una norma a ipotesi non espressamente contemplate; qui impedisce di applicare l'obbligo di art. 677, comma 2-bis, ai detenuti.

  • Giurisprudenza rilevante: Sez. 1, n. 24 del 19/11/2014 (Di Salvo)

    nel procedimento di sorveglianza la persona detenuta per altro titolo al momento della presentazione della istanza non è tenuta ad effettuare la dichiarazione o l'elezione di domicilio prescritta dall'art. 677, secondo comma bis, cod. proc. pen.

    Precedente confermato dalla Corte quale principio consolidato applicabile al caso di specie.

  • Giurisprudenza rilevante: Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009 (Mammoliti)

    l'istanza presentata dal condannato o dal difensore deve essere corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessari; tra queste l'indicazione prevista dall'art. 677, comma 2-bis

    Conferma l'obbligo formale dell'istanza in generale, ma non esclude la verifica dello stato di detenzione da parte dell'autorità giudiziaria.

Massime di principio

  • L'obbligo di allegare la dichiarazione o l'elezione di domicilio previsto dall'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. è requisito d'ammissibilità solo per i soggetti in stato di libertà al momento della presentazione dell'istanza; non si applica al detenuto.
  • Il giudice può dichiarare de plano l'inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, solo quando la mancanza sia un vizio di legge immediatamente percepibile e non richieda valutazioni istruttorie; però non può usare tale strumento per estendere penalmente un onere non previsto dalla norma.
  • La condizione di detenzione è verificabile dall'autorità giudiziaria attraverso i sistemi informatici e gli atti (es. dichiarazioni rese all'ufficio matricola); quindi l'assenza della dichiarazione nel documento non deve automaticamente comportare inammissibilità se lo stato di ristrettezza è altrimenti dimostrabile.
  • La nomina del difensore effettuata in carcere ai sensi dell'art. 123 c.p.p. e le dichiarazioni rese in matricola sono elementi idonei a dimostrare lo stato di detenzione e devono essere considerati nella valutazione dell'ammissibilità.
  • Non è consentita un'interpretazione analogica in malam partem delle norme che disciplinano le cause di inammissibilità o nullità: eventuali oneri a pena di inammissibilità devono risultare espressamente dalla norma.

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