Cassazione Civile, Ordinanza n. 18621/2026 del 08/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione abitativa: il conduttore ha chiesto la restituzione di somme asseritamente versate in eccesso rispetto al canone risultante dal contratto registrato, oltre al deposito cauzionale, invocando la disciplina dell’art. 13 L. n. 431/1998. Nel corso del giudizio di primo grado vi sono state plurime difficoltà notificatorie del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza; il giudice ha più volte assegnato termini per rinnovare la notificazione. Dopo il decesso della convenuta originaria, il giudizio è stato riassunto nei confronti dell’erede. Il Tribunale ha accolto la domanda principale e dichiarato inammissibile la riconvenzionale; la Corte d’appello, invece, ha riformato la decisione dichiarando estinto il giudizio di primo grado per tardiva rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo ai sensi degli artt. 291 e 307 c.p.c. Il ricorrente per cassazione ha dedotto due motivi: (1) violazione di legge per avere la Corte d’appello trattato la notificazione come inesistente anziché nulla e per averne fatto derivare l’estinzione nonostante la successiva costituzione della convenuta; (2) violazione e falsa applicazione dell’art. 307, comma 3, c.p.c., sostenendo che la ricostruzione dell’iter notificatorio fosse incompleta e che non ricorressero i presupposti dell’estinzione. La controricorrente ha resistito sostenendo la correttezza della declaratoria di estinzione e, in memoria, ha fatto riferimento a una definizione accelerata non pertinente al caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui assumeva che la Corte d’appello avesse confuso inesistenza e nullità della notificazione, perché la ratio decidendi non era quella: il giudice di merito aveva fondato l’estinzione non sull’inesistenza della notifica iniziale, ma sull’inosservanza del termine perentorio assegnato per la rinnovazione. Ha poi respinto il profilo relativo alla sanatoria per costituzione della convenuta, affermando che l’art. 156, comma 3, c.p.c. riguarda la nullità e non può sanare una decadenza derivante dal mancato rispetto di un termine perentorio. Il secondo motivo è stato giudicato infondato: dalla ricostruzione degli atti risultava che il termine fissato per la rinnovazione della notificazione non era stato rispettato, e una volta decorso quel termine il processo doveva considerarsi estinto ex art. 307, comma 3, c.p.c.; la successiva costituzione dell’erede non poteva rimuovere l’effetto estintivo già maturato. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
indica il rito applicato in primo grado per la controversia di locazione.
è la norma invocata dal conduttore per ottenere la restituzione dei canoni asseritamente corrisposti in misura superiore a quella dovuta.
il termine assegnato per la rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo, quando la notificazione sia nulla o inesistente, è perentorio; il mancato rispetto comporta conseguenze estintive/inammissibilità dell’atto tardivo.
il mancato rispetto del termine perentorio assegnato per la rinnovazione integra estinzione del processo; l’estinzione è rilevabile anche d’ufficio.
la sanatoria per raggiungimento dello scopo opera per la nullità dell’atto, non per la decadenza derivante dalla violazione di un termine perentorio.
richiamato dal ricorrente in tema di nullità/inesistenza della notificazione.
il termine assegnato per rinnovare la citazione viziata nella vocatio in ius è perentorio e la disciplina è applicabile anche al rito del lavoro.
richiamato incidentalmente per la possibile rimessione in termini, ma il ricorso non chiarisce se l’istanza sia stata proposta e decisa.
richiamato per la trattazione camerale; la memoria della controricorrente evocava erroneamente l’art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di rigetto del ricorso, il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto.
Massime di principio
- Nel processo del lavoro, quando il giudice assegna un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo o della citazione, il mancato rispetto del termine determina decadenza e può condurre all’estinzione del processo; la successiva costituzione della parte destinataria non sana la tardività.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. opera per le nullità della notificazione, ma non può elidere gli effetti della violazione di un termine perentorio, che appartiene alla disciplina delle decadenze processuali.
- Ai fini del ricorso per cassazione, è inammissibile la censura che attribuisca alla sentenza impugnata una ratio decidendi diversa da quella effettivamente posta a base della decisione; occorre confrontarsi con il reale fondamento della pronuncia di merito.
- Una volta che il giudice abbia concesso la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., non è consentita un’ulteriore dilazione del termine, salvo che l’adempimento sia stato tempestivamente eseguito e l’esito negativo dipenda da causa non imputabile alla parte.
- L’estinzione del processo per mancato rispetto del termine perentorio assegnato può essere dichiarata anche quando la nullità o l’irregolarità iniziale della notificazione sia stata in seguito oggetto di attività processuale della controparte, se la rinnovazione è comunque tardiva.
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