Sentenza del 06/05/2016 n. 9161 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sulle istanze di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2003 e 2004. La contribuente aveva ottenuto ragione dalla CTR del Lazio, che aveva riformato la decisione di primo grado e riconosciuto l’insussistenza del presupposto impositivo, considerando che esercitava l’attività in uno studio in affitto, con beni strumentali di valore contenuto e in leasing, senza compensi corrisposti a terzi. L’Agenzia ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando vizio di motivazione: ha contestato che la CTR non avesse valutato gli elementi contabili e ha criticato il richiamo a un criterio secondo cui l’IRAP sarebbe dovuta quando l’organizzazione permette di gestire i clienti anche in assenza del professionista.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa al principio sulla gestione dei clienti in assenza del professionista: la CTR non ne aveva fatto applicazione e, se l’Agenzia lo considerava una ratio decidendi, avrebbe dovuto denunciarne la violazione di legge con il relativo quesito di diritto. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva esaminato gli elementi contabili e le spese annuali, sicché la doglianza mirava a ottenere una nuova valutazione di merito, non consentita in cassazione. Infine, il motivo non individuava il fatto storico decisivo e controverso cui si riferiva il vizio di motivazione. Resta quindi ferma la decisione favorevole alla contribuente sul rimborso IRAP per il 2003 e il 2004; non è stata pronunciata condanna alle spese, in assenza di attività difensiva della resistente. La sentenza impugnata era la n. 70/38/09 della CTR del Lazio, che aveva riformato la decisione di primo grado, la quale aveva respinto il ricorso della contribuente.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Inoltre, sia nell'esposizione del motivo che nell'illustrazione ex art. 366 bis c.p.c., che lo conclude, la ricorrente omette di indicare il "fatto" decisivo e controverso in relazione al quale la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata.
Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia un vizio di motivazione deve individuare in modo specifico il fatto decisivo e controverso cui si riferisce la censura; la sua omissione rende la doglianza inammissibile.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006
soprattutto se si considera che, dopo la modifica dell'art. 360 c.p.c. , n. 5, ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006 , il vizio di motivazione non può più riguardare un "punto" o una questione, ma deve riguardare un "fatto" in senso storico e materialistico.
Secondo la disciplina applicata dalla Corte, il vizio di motivazione deve riguardare un fatto storico e materiale decisivo, non una questione o un generico punto della controversia.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, una censura di motivazione non può limitarsi a criticare il ragionamento del giudice o a chiedere una nuova lettura delle prove: deve indicare il fatto storico decisivo e controverso che sarebbe stato motivato in modo carente.
- Non è ammissibile utilizzare il giudizio di legittimità per ottenere una nuova valutazione degli elementi contabili e delle risultanze di merito già esaminati dal giudice d’appello.
- Se una parte ritiene che una determinata affermazione della sentenza costituisca una ratio decidendi autonoma, deve impugnarla con il corretto motivo di violazione di legge; non basta contestarla all’interno di una censura di motivazione.
- Ai fini IRAP per un professionista, la sola disponibilità di beni o di uno studio non determina automaticamente l’imposizione: rileva l’effettiva sussistenza del presupposto impositivo, valutata sulla base delle circostanze concrete. In questa causa, però, la Cassazione non ha riesaminato nel merito tale presupposto, avendo rigettato il ricorso per inammissibilità delle censure.
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