Cassazione Penale, Sentenza n. 06709/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che confermava il sequestro preventivo dei complessi aziendali, delle quote sociali e del deposito commerciale riconducibile alla Incardona s.r.l. Il ricorrente deduceva l'insussistenza dei presupposti per il sequestro impeditivo, sostenendo che il mutamento della amministrazione societaria (subentro di Rosario Incardona il 17/10/2024) aveva eliminato il periculum in mora; che le intercettazioni richiamate non erano significative per lui; e che la motivazione del riesame era carente e riconduceva a una diversa valutazione del materiale indiziario rispetto a quella che avrebbe dovuto essere adottata.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il motivo proposto dal ricorrente non fosse ricompreso nelle ipotesi di violazione di legge consentite in cassazione, essendo in realtà una censura sulla valutazione e sufficienza della motivazione e sulla valutazione degli elementi di fatto (travisamento del materiale indiziario). La Corte ha altresi ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato perche il cambio di amministratore non elideva il periculum in mora: la societa ha struttura familiare, la proprieta delle quote non e mutata, e le intercettazioni evidenziavano continuita gestionale e fungibilita operativa fra i fratelli, giustificando il sequestro anche per impedire la dispersione dei beni e per anticipare gli effetti della futura confisca obbligatoria. Per l'inammissibilita dei ricorsi e stato imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali e la sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il sequestro preventivo puo essere disposto per impedire la dispersione dei beni e anticipare gli effetti della futura confisca; il Tribunale ha ritenuto che la persistenza della funzionalita della struttura societaria ai fini del perseguimento degli scopi illeciti giustificasse il periculum in mora nonostante il cambio di amministratore
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Il ricorso e stato trattato in forma cartolare ai sensi della norma
art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il limite del motivo di ricorso per cassazione alla 'violazione di legge' e la nozione della mancanza assoluta della motivazione o della motivazione meramente apparente come limiti di ammissibilita
La Corte ha spiegato che la contraddittorieta o l'illogicita manifesta della motivazione e la contestazione della valutazione degli elementi di fatto sono censurabili con il motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 e non sotto il profilo della violazione di legge
La norma e stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, avendo riscontrato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In cassazione sui provvedimenti cautelari reali la sindacabilita e limitata: e ammessa per violazione di legge o per vizi motivazionali assoluti (mancanza totale di motivazione o motivazione meramente apparente), ma non per semplice dissenso sulla valutazione del materiale indiziario
- La contestazione della insufficienza o contraddittorieta della motivazione e della valutazione degli elementi probatori deve essere proposta con il motivo specifico previsto dall'art. 606 c.p.p. (lett. e) e non sotto la veste di violazione di legge
- Il mutamento dell'amministrazione societaria non elimina automaticamente il periculum in mora; rilevano la titolarita delle quote, la composizione proprietaria (es. base familiare) e ogni elemento che attesti la continuita operativa o la fungibilita gestionale tra soggetti collegati
- Intercettazioni che mostrino contatti ripetuti con la struttura aziendale o l'indistinta riferibilita a piu soggetti collegati possono essere valutate come indizio di continuita gestionale e quindi di rischio di dispersione dei beni
- Il sequestro preventivo puo essere disposto anche per impedire che con atti simulati o trasferimenti formali si eluda una futura confisca obbligatoria; quindi l'attenzione e sulla funzionalita oggettiva dei beni rispetto alla presunta attivita illecita, non solo sulla responsabilita soggettiva del nuovo amministratore
- In simili situazioni difensive, e preferibile articolare motivi diversi e conformi ai limiti di ammissibilita in cassazione o impugnare il provvedimento con i rimedi previsti in sede di merito (es. ricorso per riesame) piuttosto che limitarsi a una censura di merito sotto forma di violazione di legge
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