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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20742/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 179 c.p.p.: mancata comunicazione al difensore di fiducia della fissazione dell'udienza camerale del 29/10/2021. L'avviso era stato inviato a un altro difensore omonimo (con diverso indirizzo PEC), sicché il difensore di fiducia non fu avvisato né partecipò all'udienza (come non aveva partecipato alla precedente del 26/03/2021). La mancata comunicazione avrebbe determinato la nullità assoluta dell'udienza e dell'ordinanza adottata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la giurisprudenza sul carattere assoluto della nullità derivante dall'omessa comunicazione dell'udienza al difensore di fiducia nel processo di esecuzione, ha accertato dagli atti che l'avviso era stato inviato all'omonimo difensore con PEC errata e che il difensore di fiducia non era presente alle udienze rilevanti. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli perché riesamini la richiesta del condannato, garantendo al difensore del condannato il diritto di contraddire.

Norme richiamate

  • art. 179 cod. proc. pen.

    La mancata comunicazione al difensore di fiducia dell'avviso di udienza in camera di consiglio determina la nullità assoluta e insanabile dell'udienza e degli atti successivi, ivi compresa l'ordinanza conclusiva.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata in connessione con l'art. 179 per affermare la sussistenza della nullità generale (di ordine pubblico) quando è pregiudicato il diritto di assistenza del difensore.

  • artt. 666 e 678 cod. proc. pen.

    Richiamati per indicare che il principio della necessaria partecipazione del difensore si applica anche nelle fasi di esecuzione e di sorveglianza, a pena di nullità assoluta.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione la comunicazione dell'udienza al difensore di fiducia è obbligatoria: la sua omissione provoca nullità assoluta dell'udienza e degli atti successivi anche se è presente un difensore d'ufficio.
  • L'invio della convocazione a un difensore omonimo (o a un indirizzo PEC errato) non vale come comunicazione al difensore di fiducia e non sanerà l'omessa notifica.
  • La Corte di Cassazione può esaminare gli atti per verificare la fondatezza della censura procedurale (anche come "giudice del fatto"), e se accerta la nullità può annullare l'atto impugnato e disporre il riesame da parte del giudice dell'esecuzione.
  • In situazioni analoghe il difensore o l'interessato devono verificare tempestivamente le comunicazioni (PEC/indirizzi) e segnalare immediatamente l'errata notifica; la mancata partecipazione del difensore di fiducia giustifica la domanda di annullamento per nullità procedurale.
  • Per il giudice: prima di procedere in camera di consiglio occorre accertare che il difensore di fiducia sia stato correttamente avvisato; in caso di dubbio sulla legittimità della notifica è opportuno disporre ulteriore rinvio per garantire il diritto di difesa.

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