Cassazione Civile, Ordinanza n. 37240/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di due società operanti nel settore agroalimentare e da una successiva attività impositiva dell'Agenzia delle Entrate, che aveva notificato avvisi di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale. L'Ufficio aveva riqualificato come cessione di azienda una sequenza di operazioni societarie: il conferimento di un ramo d'azienda in una società neo-costituita, la successiva cessione della partecipazione sociale in tale società, un ulteriore aumento di capitale con conferimento di impianti e macchinari e la successiva cessione della partecipazione. I contribuenti avevano impugnato gli atti eccependo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale dell'Ufficio di Isernia e l'insussistenza di un intento elusivo. I giudici di merito avevano accolto i ricorsi ritenendo l'Ufficio territorialmente incompetente; la CTR aveva confermato la decisione. In cassazione l'Agenzia ha proposto cinque motivi, tutti riferiti alla competenza territoriale dell'Ufficio di Isernia, alla correttezza della riqualificazione dell'operazione ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, alla irrilevanza dell'intento elusivo nella qualificazione dell'atto e alla motivazione degli avvisi e della ritenuta insussistenza di una effettiva cessione d'azienda. Tuttavia, nel corso del giudizio è stata comunicata la definizione agevolata della lite da parte di un coobbligato in solido ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, con versamento della prima rata e senza istanza di prosecuzione entro il termine previsto.
La decisione
La Corte ha preso atto della regolare definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e, rilevata la mancata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 da parte di alcuna delle parti, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso sull'art. 20 d.P.R. 131/1986 e sulla competenza territoriale.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata della lite, se regolarmente perfezionata e in assenza di istanza di trattazione entro il termine previsto, determina l'estinzione del processo pendente.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
La norma era richiamata nei motivi di ricorso come base della riqualificazione sostanziale dell'operazione, ma la Corte non si è pronunciata nel merito per intervenuta estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando interviene una definizione agevolata della controversia tributaria prevista dalla legge e la procedura risulta regolare, il giudizio di cassazione si estingue senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- Se entro il termine stabilito non viene proposta istanza di trattazione, la ratio della disciplina sulla definizione agevolata prevale e impone la declaratoria di estinzione del processo pendente.
- L'estinzione per definizione agevolata assorbe ogni questione sul merito della pretesa tributaria, sulla competenza dell'ufficio e sulla qualificazione giuridica dell'operazione contestata.
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