Sentenza del 05/11/2020 n. 24731 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della rettifica IVA relativa all'anno 1993 che negava la detraibilità dell'IVA sui canoni di leasing di un immobile, ritenuti dall'Ufficio non inerenti all'attività d'impresa della società (il bene era stato locato a terzi e l'oggetto sociale non comprendeva esplicitamente attività di compravendita immobiliare prima del 10/05/1994). La ricorrente contestava che l'acquisto fosse strumentale perché funzionale a successive operazioni attive imponibili (locazione e successiva vendita).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto correttamente applicato il principio di diritto dettato dalla sentenza Cass. n. 3707/2010 secondo cui la detrazione IVA ex art. 19 DPR 633/1972 richiede l'inerenza intesa come strumentalità dell'acquisto rispetto all'oggetto sociale e che l'onere della prova dell'inerenza grava sul contribuente. Il giudice del rinvio (CTR) ha accertato che l'immobile non era strumentale (era locato a terzi), che l'oggetto sociale non comprendeva stabilmente l'attività immobiliare nel periodo rilevante e che non vi era prova di una strumentalità prospettica o di intenzione di adibizione al servizio dell'impresa al momento degli esborsi. Sono state compensate le spese e disposta l'applicazione delle norme sul contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
la detrazione dell'IVA sugli acquisti richiede l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività, e lascia la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell'interessato
La Corte interpreta l'inerenza come strumentalità concreta e collegata all'oggetto sociale al momento dell'operazione; non è sufficiente la qualità di società commerciale né il verificarsi successivo di operazioni imponibili.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4
Richiamato per distinguere che le cessioni sono di regola effettuate nell'esercizio dell'impresa mentre gli acquisti richiedono prova di inerenza per la detrazione.
Direttiva 2006/112/CE, art. 168
Citata in relazione ai principi comunitari sull'IVA; la giurisprudenza nazionale interpreta l'inerenza in armonia con la disciplina comunitaria che richiede collegamento effettivo con l'attività imponibile.
Sentenza Cass. n. 3707 del 13/10/2010 (giurisprudenza vincolante)
Principio vincolante per il giudice del rinvio: per la detrazione IVA l'inerenza va intesa come strumentalità rispetto all'oggetto sociale e la prova spetta al contribuente.
Cass. n. 33572/2018 e Cass. n. 14596/2018 (giurisprudenza su giudicato esterno)
Richiamate per precisare che il giudicato esterno su imposte dirette può avere efficacia vincolante su annualità successive solo se elementi fattuali identici; il giudicato su tributi diversi (es. IRPEF vs IVA) non ha efficacia espansiva.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (come modificato dalla l. 24/12/2012, n. 228)
Prevede l'obbligo, in ipotesi specifiche, del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente per il ricorso in Cassazione presentato dopo il 30/01/2013 e rigettato.
Massime di principio
- Per ottenere la detrazione IVA sugli acquisti il contribuente deve provare che il bene è inerente all'attività d'impresa: cioè che è strumentale rispetto all'oggetto sociale al momento dell'acquisto.
- La mera circostanza che l'acquisto sia seguito da operazioni attive imponibili (es. locazione o vendita) non basta, di per sé, a qualificare l'acquisto come inerente; occorre che tali operazioni rientrino concretamente e già nell'oggetto sociale o che vi sia prova dell'intenzione e della ragionevole prospettiva di uso strumentale al tempo dell'acquisto.
- L'onere della prova dell'inerenza grava sul contribuente: occorrono documenti e elementi fattuali che dimostrino la strumentalità (es. clausole statutarie, programmi aziendali, destinazione effettiva o pianificata dell'immobile).
- Un precedente favorevole su imposte diverse (per es. imposte dirette) non vincola automaticamente la valutazione ai fini IVA; il giudicato esterno ha efficacia solo se riferito allo stesso tributo e agli stessi elementi di fatto.
- In caso di dubbio interpretativo il giudice applicherà i principi di legittimità (es. Cass. n. 3707/2010) che considerano l'inerenza come requisito sostanziale e concreto, non meramente formale.
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