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Sentenza

Sentenza del 05/11/2020 n. 5214 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 222/2020 RAPPORTO TRA PROCESSO PENALE E PROCESSO TRIBUTARIO - Materiale probatorio - Valenza probatoria degli atti di indagine penale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2012 che recuperava a tassazione proventi ritenuti il frutto di attività illecita (indennità INPS indebitamente percepite) derivanti da rapporti di lavoro fittizi organizzati dal ricorrente quale consulente del lavoro. L'atto imputa al contribuente di aver ideato e promosso la truffa finalizzata all'ottenimento di indennità (2009-2013) e di averne trattenuto una quota (l'Ufficio aveva attribuito al contribuente il 50% dei proventi). Il ricorrente deduce l'assenza di prove che le somme siano effettivamente pervenute alla sua sfera patrimoniale e contesta l'uso e la valenza esclusiva degli atti di indagine penale, potendo il procedimento penale essere ancora sub iudice.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha parzialmente accolto l'appello del contribuente: ha ritenuto utilizzabili e valutabili nel processo tributario gli atti di indagine penale (confermando la valenza probatoria del PVC e delle indagini della Guardia di Finanza, anche alla luce di misure cautelari e di una sentenza di condanna in primo grado), ma ha ritenuto irragionevole l'attribuzione della totalità delle somme indebitamente erogate all'appellante. Sulla base di ragioni logiche e della prassi, la CTR ha stabilito che il profitto del reato non coincide con l'intera somma erogata e che i falsi lavoratori avrebbero trattenuto una parte significativa. Ha quindi fissato una ripartizione: il 20% del profitto complessivo spettante ai promotori (di cui il 10% al ricorrente), riducendo la base imponibile conseguentemente e annullando l'atto quanto alla quota eccedente; ha quantificato la riduzione della base imponibile per il 2012 in euro 19.282,60. Le spese sono compensate per metà tra le parti, con residuo a carico del contribuente.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 63

    Stabilisce che il giudice tributario deve valutare gli elementi e le prove contenute negli atti acquisiti; la CTR afferma che il materiale probatorio ottenuto nell'ambito delle indagini penali rientra tra gli elementi di cui all'art. 63 e può essere valutato dal giudice tributario per formare il proprio convincimento.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54

    Norma richiamata in relazione all'IVA: la CTR considera gli effetti IVA dei fatti accertati penalmente nell'ambito della valutazione complessiva dei riflessi tributari.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, 2° comma

    Norma collegata alle modalità di accertamento fiscale; nel caso il contribuente ha contestato l'applicazione della presunzione/fattispecie ai sensi di tale articolo, ma la CTR ha ritenuto le indagini idonee a fondare l'accertamento nei limiti stabiliti.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis

    Richiamato nell'avviso di accertamento per la determinazione del reddito; la CTR valuta che l'accertamento basato su indagini penali può essere impiegato ai fini fiscali.

  • D.Lgs. 446/1997, art. 25

    Richiamata per la determinazione della base imponibile ai fini IRAP nel quadro degli illeciti contestati; la CTR ha ritenuto la ricostruzione operata dall'Ufficio sostenuta da elementi probatori, salvo la rideterminazione della quota imputabile al ricorrente.

  • Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4

    Consente il recupero a tassazione dei proventi illeciti; la CTR ha dato atto che l'Ufficio può tassare i proventi illeciti ma non può ascrivere in modo arbitrario l'intero ammontare al contribuente senza adeguata prova della concreta utilità personale.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 6

    Riguarda le categorie di reddito; l'Ufficio ha inquadrato i proventi illeciti come redditi di lavoro autonomo e la CTR ha valutato la correttezza della qualificazione fiscale, pur rideterminandone l'ammontare effettivamente imputabile al contribuente.

  • Codice Civile, art. 2697 (onus probandi)

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'onere probatorio dell'Ufficio; la CTR però ha ritenuto che l'Amministrazione abbia fornito adeguati elementi indiziari e prove (attività investigativa, PVC, intercettazioni, misura cautelare) idonei a soddisfare l'obbligo probatorio almeno nella misura in cui si è proceduto a tassare la quota determinata.

  • Giurisprudenza di legittimità: Cass. n. 9593/2019 e Cass. n. 4645/2020

    La giurisprudenza di legittimità afferma la utilizzabilità nel processo tributario del materiale probatorio acquisito con strumenti del procedimento penale e impone al giudice tributario di valutare autonomamente la idoneità di tali prove a fondare l'obbligazione tributaria; la CTR si è conformata a tali principi.

Massime di principio

  • Il materiale probatorio raccolto in sede penale (indagini preliminari, PVC, intercettazioni, ordinanze cautelari, sentenze non definitive) può essere utilizzato nel processo tributario: il giudice tributario non ne è vincolato, ma deve valutare autonomamente la loro idoneità a provare i fatti rilevanti fiscalmente.
  • La mera corrispondenza tra somme erogate indebitamente e ammontare del profitto imputabile al contribuente non è automatica: occorre distinguere tra 'profitto del reato' (l'ammontare oggettivo indebitamente erogato) e 'prezzo' o utilità effettivamente pervenuta nella sfera patrimoniale del singolo partecipante. Il giudice deve verificare e motivare l'attribuzione di quote ai partecipanti.
  • In mancanza di prova diretta dell'effettivo introito da parte del contribuente, è legittimo per il giudice adottare criteri di ripartizione razionali e basati su presunzioni gravi, precise e concordanti (es. percentuali ragionevoli sulla base della dinamica del reato e dei ruoli), ma tali percentuali devono essere motivate.
  • La presenza di provvedimenti penali (misure cautelari, sentenze di primo grado) rafforza la valenza probatoria degli atti di indagine, ma non sostituisce la valutazione fiscale né produce effetti automatici di identificazione dell'intera base imponibile; la responsabilità penale e la determinazione fiscale restano ambiti distinti.
  • Per difendersi in casi analoghi il contribuente deve chiedere chiarimenti e documentazione probatoria sull'effettivo trasferimento di somme nella sua sfera patrimoniale, proporre conteggi alternativi, evidenziare la non definitività delle sentenze penali e sollecitare al giudice tributario una rigorosa analisi sull'attribuzione delle quote di profitto tra i partecipanti.
  • Nel giudizio tributario i profili di ripartizione del profitto del reato e la quantificazione della base imponibile possono essere oggetto di riduzione anche se l'Ufficio ha avviato l'accertamento sulla base di indagini penali: ciò comporta la possibilità di parziale accoglimento del ricorso con rideterminazione della base imponibile e della relativa tassazione.

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