Sentenza del 05/11/2020 n. 5216 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 227/2020 ACCERTAMENTO - IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Onere della prova - Ripartizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha emesso avviso di accertamento IVA per l'anno 2013 contestando la legittimità della detrazione dell'IVA da parte della ricorrente, ritenendo che le fatture ricevute si riferissero ad operazioni soggettivamente inesistenti inserite in un meccanismo di frode intracomunitaria (c.d. "frode carosello"). L'Ufficio sosteneva che la merce proveniva da filiere fraudolente e che la ricorrente aveva operato con una fornitura riconducibile a società c.d. "cartiere"; la contestazione poggiava su segnalazioni dell'Ufficio Antifrode e sulla ricostruzione di numerosi passaggi cartolari a monte della fornitura.
La decisione
La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo carente la prova, da parte dell'Amministrazione, della consapevolezza della ricorrente circa la partecipazione alla frode; l'Ufficio ha quindi proposto appello, sul quale la Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha rigettato l'appello dell'Agenzia. La CTR ha ritenuto che l'Amministrazione non avesse fornito indizi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza circa la consapevolezza del cessionario (la ricorrente) dell'esistenza della frode; sono stati valorizzati gli elementi a favore della società (consegna della merce, pagamento, prezzi coerenti con il mercato) e si è escluso che dati provenienti da altre vicende possano automaticamente travolgere la posizione in questa specifica controversia. L'appello è stato quindi respinto e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese di questo grado.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972 - art. 54
Norma utilizzata per l'emissione dell'avviso di rettifica IVA; il Collegio richiama il principio che l'Amministrazione deve provare le presunzioni su cui si basa l'accertamento, soprattutto quando si contesta l'inesistenza soggettiva delle operazioni.
D.P.R. n. 633/1972 - art. 52, comma 2
Riferimento alle presunzioni impiegabili dall'Amministrazione per gli accertamenti; la sentenza chiarisce che le presunzioni possono essere usate ma devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
D.P.R. n. 633/1972 - art. 21
La fattura, nel rapporto con il fisco, costituisce un costo dell'impresa e pertanto può essere valutata come elemento probatorio; tuttavia la sua regolarità formale non esclude la necessità di accertare la sostanziale verità economica dell'operazione.
Legge n. 212/2000 - art. 12, comma VII
Riferimento al contraddittorio endoprocedimentale; era stata eccepita la violazione dei termini, ma la decisione si è focalizzata sulla carenza della prova dell'Amministrazione.
D.Lgs. n. 546/1992 - art. 53
Richiamato sul tema dell'ammissibilità dell'appello e sul contenuto minimo dell'atto di impugnazione: la CTR ha ritenuto che l'appello dell'Agenzia fosse sufficientemente specifico nel criticare la valutazione degli elementi indiziari.
Direttiva 2006/112/CE - artt. 167 e ss.
Ripresa per ribadire il principio comunitario che il diritto alla detrazione IVA è fondamentale e può essere negato solo se l'Amministrazione dimostra, alla luce di elementi oggettivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione.
Massime di principio
- Quando si contesta la detrazione IVA per fatture ritenute collegate a frodi (es. frode carosello), l'onere di provare sia la frode del cedente sia la consapevolezza del cessionario grava sull'Amministrazione finanziaria.
- Le presunzioni usate dall'Amministrazione devono essere gravi, precise e concordanti; la mera esistenza di passaggi cartolari o la circostanza che l'operatore abbia rapporti frequenti con certe controparti non sono di per sé sufficienti a dimostrare la connivenza del compratore.
- Se l'Amministrazione adduce elementi indiziari adeguati, spetta al contribuente fornire la prova contraria dimostrando di aver adottato la diligenza massima esigibile (operatore avveduto) secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
- Elementi a favore del contribuente che possono indebolire l'impianto accusatorio includono: effettiva consegna della merce, pagamenti effettuati, prezzi coerenti con il mercato e mancata acquisizione da parte dell'Ufficio di elementi specifici che attestino la consapevolezza del cessionario.
- La produzione in appello di documenti che avrebbero dovuto essere prodotti in primo grado non può supplire alla mancanza di prova nell'atto impugnato; inoltre, contestazioni di fatto proposte tardivamente in appello possono essere precluse.
- Pregresse vicende giudiziarie o accertamenti su rapporti della stessa impresa con altri soggetti non giustificano automaticamente l'assunzione della mala fede nel caso concreto: la valutazione deve essere specifica e circostanziata.
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