Sentenza del 05/11/2020 n. 3347 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Reddito d'impresa - Costi - Inerenza all'attività d'impresa e non a specifici ricavi - Deducibilità - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al reddito d'impresa 2012 per mancata deduzione di un costo (prestazione di consulenza/intermediazione per la vendita di immobili). La società aveva prodotto fattura, contratto e prova del pagamento; l'Ufficio aveva recuperato a tassazione la spesa ritenendola non deducibile per mancata inerenza ai ricavi specifici.
La decisione
La Commissione ha ritenuto attendibili le scritture contabili e la documentazione probatoria (fattura n. 2, contratto e pagamento registrato). Ha applicato il principio giurisprudenziale secondo cui l'inerenza dei costi va valutata rispetto all'attività d'impresa nel suo complesso e non ai singoli ricavi; pertanto la spesa per l'intermediario (YYYYY S.r.l.) nella attività di costruzione e vendita di immobili è plausibilmente inerente e deducibile. L'appello dell'Agenzia è stato rigettato. Spese compensate.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Suprema Corte
Principio secondo cui l'inerenza dei costi deve essere riferita all'attività d'impresa nel suo complesso e non necessariamente a specifici ricavi, consentendo la deducibilità di spese connesse all'esercizio dell'attività anche se non imputabili a singole poste di ricavo.
Massime di principio
- Per la deducibilità dei costi conta l'inerenza all'attività d'impresa nel suo complesso, non la correlazione con specifici ricavi.
- Nelle imprese di costruzione immobili è plausibile e deducibile il ricorso a intermediari per la promozione e vendita degli immobili: tali costi rientrano nell'esercizio dell'attività.
- La produzione di documentazione probatoria (fattura, contratto, prova di pagamento) e la regolarità delle scritture contabili rafforzano la posizione del contribuente; in assenza di contestazione formale tali scritture si presumono attendibili.
- L'onere della prova circa l'inaffidabilità delle scritture o la mancata inerenza grava sull'Amministrazione finanziaria; occorre contestazione specifica e motivata.
- In caso di controversie di questo tipo, è utile documentare la natura dell'incarico e la sua connessione funzionale all'attività aziendale (es. brochure, incarichi, corrispondenza con l'intermediario, rendiconti vendite).
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