Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/11/2020 n. 3347 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Reddito d'impresa - Costi - Inerenza all'attività d'impresa e non a specifici ricavi - Deducibilità - Compete.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al reddito d'impresa 2012 per mancata deduzione di un costo (prestazione di consulenza/intermediazione per la vendita di immobili). La società aveva prodotto fattura, contratto e prova del pagamento; l'Ufficio aveva recuperato a tassazione la spesa ritenendola non deducibile per mancata inerenza ai ricavi specifici.

La decisione

La Commissione ha ritenuto attendibili le scritture contabili e la documentazione probatoria (fattura n. 2, contratto e pagamento registrato). Ha applicato il principio giurisprudenziale secondo cui l'inerenza dei costi va valutata rispetto all'attività d'impresa nel suo complesso e non ai singoli ricavi; pertanto la spesa per l'intermediario (YYYYY S.r.l.) nella attività di costruzione e vendita di immobili è plausibilmente inerente e deducibile. L'appello dell'Agenzia è stato rigettato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza della Suprema Corte

    Principio secondo cui l'inerenza dei costi deve essere riferita all'attività d'impresa nel suo complesso e non necessariamente a specifici ricavi, consentendo la deducibilità di spese connesse all'esercizio dell'attività anche se non imputabili a singole poste di ricavo.

Massime di principio

  • Per la deducibilità dei costi conta l'inerenza all'attività d'impresa nel suo complesso, non la correlazione con specifici ricavi.
  • Nelle imprese di costruzione immobili è plausibile e deducibile il ricorso a intermediari per la promozione e vendita degli immobili: tali costi rientrano nell'esercizio dell'attività.
  • La produzione di documentazione probatoria (fattura, contratto, prova di pagamento) e la regolarità delle scritture contabili rafforzano la posizione del contribuente; in assenza di contestazione formale tali scritture si presumono attendibili.
  • L'onere della prova circa l'inaffidabilità delle scritture o la mancata inerenza grava sull'Amministrazione finanziaria; occorre contestazione specifica e motivata.
  • In caso di controversie di questo tipo, è utile documentare la natura dell'incarico e la sua connessione funzionale all'attività aziendale (es. brochure, incarichi, corrispondenza con l'intermediario, rendiconti vendite).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.