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Sentenza

Sentenza del 05/11/2020 n. 24706 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

l'Ufficio aveva contestato l'utilizzo di una dichiarazione di intento per importazioni in sospensione di IVA, recuperando l'IVA all'importazione e irrogando sanzioni per l'errata compilazione della dichiarazione; inoltre era stata contestata la responsabilità solidale dello importatore e/o dello spedizioniere per le sanzioni e per l'IVA non versata

La decisione

la Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi; ha rigettato i ricorsi dell'Ufficio (compreso quello relativo alla responsabilità dello spedizioniere) e ha accolto in parte il ricorso della società importatrice (nn. 6661/2017) sui primi due motivi: ha cassato la sentenza della CTR Lombardia nella parte in cui aveva ritenuto sanzionabile la mera errata compilazione della dichiarazione di intento e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della società importatrice. In sintesi: l'IVA all'importazione non è stata recuperata e le sanzioni per la formale irregolarità della dichiarazione non potevano essere irrogate; le spese sono compensate

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

    art. 8, comma 1, lett. c; art. 8, comma 2; art. 67-70; art. 68; art. 69; art. 27

    la dichiarazione di intento, resa ai sensi dell'art. 8, consente il regime di sospensione dell'IVA all'importazione se sussistono i requisiti sostanziali (status di esportatore/importatore abituale e capienza del plafond); la dichiarazione incide sulla riscossione (esecutività) e non sul presupposto impositivo

  • Decreto Legge 29 dicembre 1983, n. 746

    prevede la possibilità di importare senza pagamento dell'imposta tramite dichiarazione di intento conforme al modello: la norma non richiede in dichiarazione l'indicazione di fatture, importi o natura dei beni, ma la presenza dei requisiti essenziali

  • Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

    le sanzioni previste riguardano l'uso del regime in assenza dei presupposti richiesti dalla legge o in assenza della dichiarazione di intento; non sanzionano le mere irregolarità formali della compilazione quando i requisiti sostanziali esistono

  • Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

    artt. 2, 3, 5, 6, 11, 16, 17

    disciplinano responsabilità amministrativa e modalità applicative delle sanzioni; la Corte ha richiamato limiti di applicazione della responsabilità solidale e la necessità di motivazione sulla colpevolezza

  • Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD)

    art. 34, art. 38, art. 303

    regole doganali riguardo l'accertamento e la determinazione dei diritti/tributi di confine; la Corte segnala che l'IVA all'importazione è ricompresa tra i diritti di confine e si accerta al momento dell'importazione

  • Regolamento (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913 (CDC)

    disciplinano il ruolo del dichiarante in dogana e le norme su valore in dogana; tuttavia la Corte distingue responsabilità doganali e sanzionatorie IVA quando le sanzioni non sono sostanzialmente fondate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435

    indica l'obbligo di evidenziare in dichiarazione annuale IVA gli utilizzi del plafond e la separazione degli utilizzi interni da quelli all'importazione, utile per la riconciliazione

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. Veleclair C‑414/10)

    conferma che l'IVA all'importazione dovuta deve restare neutrale per l'impresa e che il meccanismo di sospensione non deve trasformare l'IVA in un costo finanziario permanente per l'operatore

Massime di principio

  • La dichiarazione di intento è un'autocertificazione che abilita al regime di sospensione dell'IVA all'importazione solo se sussistono i requisiti sostanziali (status di esportatore/importatore abituale e capienza del plafond); irregolarità meramente formali nella dichiarazione non comportano automaticamente l'assoggettamento a sanzioni
  • Le sanzioni previste dal D.Lgs. 471/1997 per le importazioni senza addebito di imposta sono applicabili quando mancano i presupposti sostanziali o quando la dichiarazione è assente o fraudolenta/ideologicamente falsa, non per errori formali nella compilazione
  • L'IVA all'importazione è un tributo di confine accertato al momento dell'importazione; il regime di sospensione riguarda l'esecutività del pagamento e non l'estinzione dell'obbligazione tributaria
  • La responsabilità del dichiarante in dogana o dello spedizioniere non può automaticamente estendersi a IVA e sanzioni quando le relative irregolarità non fondano sanzionabilità (ossia quando mancano i presupposti per la sanzione); la responsabilità solidale richiede un fondamento normativo e fattuale specifico
  • In contenziosi simili, l'Amministrazione deve contestare l'insussistenza dei requisiti sostanziali (es. plafond insufficiente, mancato status di esportatore abituale) o dimostrare frode/menzogna nella dichiarazione per ottenere il recupero dell'IVA e l'irrogazione di sanzioni; altrimenti il contribuente prevale

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