Sentenza del 05/11/2020 n. 3340 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Ires - Servizi Infragruppo - Deducibilità dei costi - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contestazione della deducibilità ai fini IRES di costi per servizi infragruppo sostenuti dalla consociata italiana; la società ha prodotto documentazione e importi certificati dalla società di revisione per dimostrare l'esistenza e l'inerenza dei costi; l'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la deducibilità sostenendo, implicitamente, carenza di prova o finalità elusiva
La decisione
il giudice ha ritenuto che, una volta che la consociata prova l'esistenza e l'inerenza dei componenti negativi di reddito (anche mediante importi certificati dalla società di revisione), spetta all'Agenzia delle Entrate provare che il comportamento della società fosse finalizzato alla sottrazione di materia imponibile; in mancanza di tale prova l'operazione di servicing infragruppo è stata considerata fiscalmente rilevante e i costi sono stati riconosciuti deducibili. La decisione conferma orientamenti della Cassazione (cfr. Cass. 31405/18, 2935/15)
Norme richiamate
d.P.R. 917/86, art. 109
l'articolo disciplina la deducibilità degli oneri: la sentenza applica il principio che i costi sono deducibili se esistono e sono inerenti all'attività d'impresa; la prova dell'inerenza e dell'effettivo sostenimento spetta inizialmente al contribuente
Cass. 31405/18
giurisprudenza sovrana che afferma la necessità per l'Amministrazione finanziaria di dimostrare la finalità elusiva o evasiva per rifiutare la deducibilità quando il contribuente ha fornito prova documentale ed eventuale certificazione esterna
Cass. 2935/15
ulteriore richiamo giurisprudenziale che rafforza il principio della distribuzione dell'onere della prova: prova dell'esistenza e inerenza a carico del contribuente, prova dello scopo elusivo a carico dell'Amministrazione
Massime di principio
- Il contribuente deve documentare e provare l'esistenza e l'inerenza dei costi infragruppo; prove solide (contratti, fatture, deliverable, report di servizio, certificazioni di revisione) aumentano la probabilità di riconoscimento della deducibilità.
- La certificazione da parte della società di revisione attribuisce rilievo probatorio significativo: se presenti, tali certificazioni rendono più difficile per l'Amministrazione dimostrare la simulazione o lo scopo elusivo.
- Se il contribuente adempie all'onere probatorio, l'Agenzia delle Entrate deve dimostrare che il comportamento era volto a sottrarre materia imponibile o privo di sostanza economica; l'assenza di tale prova comporta il riconoscimento dei costi.
- Nelle operazioni infragruppo è utile dimostrare anche l'arm's length (criteri di comparabilità e prezzi di mercato) e mantenere documentazione di supporto (contratti di servizio, report sulle attività svolte, ripartizione dei costi, approvazioni formali).
- In caso di contestazione, l'approccio difensivo più efficace è mostrare completezza e congruità della documentazione, l'effettiva esecuzione dei servizi e, quando possibile, l'attestazione di revisione esterna o perizie indipendenti.
- L'orientamento giurisprudenziale consente di opporre il principio che l'onere di provare l'elusività è a carico dell'Amministrazione: quindi, in assenza di elementi indiziari forti, le rettifiche sull'inerenza dei costi infragruppo sono difficilmente sostenibili.
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