Cassazione Penale, Ordinanza n. 20306/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rilevando che l'impugnazione era stata proposta oltre il termine di legge. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con decisione resa de plano.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) errata applicazione della legge e vizio di motivazione sulla propria responsabilità per entrambi i reati; 2) omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che la sentenza d'appello era stata pronunciata il 20 febbraio 2025, con termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione, depositata il 13 marzo 2025; pertanto il termine di quarantacinque giorni per impugnare, decorrente dal 21 aprile 2025, sarebbe scaduto il 5 giugno 2025. Poiché il ricorso è stato presentato solo nell'ottobre 2025, è stato ritenuto tardivo e quindi inammissibile.
Norme richiamate
termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione
Il termine per proporre impugnazione decorre dalla data individuata dalla disciplina processuale applicabile e, nel caso concreto, risultava spirato prima del deposito del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge è inammissibile, senza che la Corte possa esaminare i motivi attinenti al merito o al trattamento sanzionatorio.
- Quando l'impugnazione è tardiva, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- La verifica preliminare della tempestività dell'impugnazione assorbe ogni questione sulla fondatezza dei motivi dedotti, compresi quelli relativi alla responsabilità e alle attenuanti generiche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20145/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20162/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20168/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20170/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20173/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20176/2026 del 03/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →