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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12551/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di resistenza. Dal testo emerge che i motivi difensivi riproponevano censure già esaminate e respinte nel giudizio di merito: in particolare, contestavano la ricostruzione della condotta qualificata come fuga e divincolamento e, inoltre, il trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata valorizzazione di circostanze attenuanti generiche e la disciplina della recidiva reiterata. La Corte di cassazione ha ritenuto tali motivi generici e meramente riproduttivi di argomentazioni già vagliate, oltre che privi di specifiche critiche idonee a mettere in discussione la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di appello fosse sorretta da motivazione congrua, giuridicamente corretta e priva di manifeste illogicità sia quanto all'affermazione di responsabilità per il reato contestato, sia quanto al trattamento punitivo. In particolare, ha valorizzato il richiamo alla consolidata giurisprudenza sulla fuga e sul divincolamento, nonché la motivazione sulla personalità dell'imputato, sulla recidiva reiterata e sull'esclusione del regime di prevalenza delle attenuanti generiche. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni economiche a carico del ricorrente, tra cui il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura è generica e quindi inidonea a fondare il ricorso se non individua specifici vizi logici o giuridici della decisione di merito, ma si risolve in una mera reiterazione delle difese precedenti.
  • Quando la sentenza impugnata offre una motivazione congrua e non manifestamente illogica sulla ricostruzione del fatto, la Corte di cassazione non può sostituire una diversa lettura del compendio probatorio a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La determinazione del trattamento sanzionatorio è censurabile in cassazione solo se la motivazione risulti mancante, illogica o giuridicamente errata; non basta lamentare in modo apodittico la mancata concessione delle attenuanti generiche o il peso della recidiva.
  • Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato e richiedono la prospettazione di elementi positivi specifici, la cui mancanza consente al giudice di escluderne la prevalenza senza incorrere in vizio di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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