Cassazione Penale, Ordinanza n. 19587/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di appello non avesse verificato se egli avesse rilasciato procura speciale o comunque manifestato validamente la volontà di aderire al concordato di appello. Il ricorso si inserisce in un giudizio definito in appello con concordato richiesto dall'imputato, ma il ricorrente contestava la ritualità del presupposto di tale definizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché dagli atti, in particolare dal verbale di udienza del 21 marzo 2024, risultava che il concordato era stato richiesto proprio dall'imputato, sicché la censura sulla mancata verifica della volontà o della procura speciale era infondata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre una violazione processuale relativa alla verifica della volontà di aderire al concordato di appello
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per censurare il vizio motivazionale/valutativo sulla mancata verifica della volontà dell'imputato
viene applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
è richiamata per affermare che la sanzione ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura presuppone un fatto documentalmente smentito dagli atti del procedimento, come nel caso in cui risulti dal verbale che la richiesta di concordato di appello sia stata formulata dallo stesso imputato.
- La doglianza relativa alla mancanza di procura speciale o alla mancata manifestazione della volontà di aderire al concordato è infondata se dagli atti emerge in modo chiaro che l'imputato ha personalmente richiesto il concordato.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali è accompagnata dalla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- La verifica della causa di inammissibilità deve essere condotta alla luce degli atti richiamati nel provvedimento impugnato; se tali atti dimostrano l'esatto contrario di quanto dedotto, il motivo non è scrutinabile nel merito.
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