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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01670/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Locri confermando la loro responsabilità per furto pluriaggravato e rideterminando la pena nei limiti ritenuti di giustizia. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto come tentativo di furto; la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché meramente reiterativo di argomentazioni già esaminate e disattese in appello, quindi privo di specificità. Con il secondo motivo si contestava l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, c.p., sostenendo che la sottrazione della merce da un supermercato non integrasse la circostanza; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio per cui nei supermercati la vigilanza è generica, saltuaria ed eventuale, sicché l'aggravante sussiste salvo custodia continua e diretta. Con il terzo motivo, proposto dalla sola imputata cui era stata applicata la recidiva, si censurava la mancata esclusione della recidiva specifica e infraquinquennale; la Corte ha dichiarato il motivo non proponibile in sede di legittimità perché attinente alla valutazione di merito sulla gravità del fatto e sulla relazione con i precedenti penali, valutazione effettuata secondo i criteri dell'art. 133 c.p. Con il quarto motivo si lamentava la mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, osservando che l'attenuante presuppone un pregiudizio economico pressoché irrisorio, sia per il valore del bene sia per gli ulteriori effetti dannosi. Con il quinto motivo si contestava il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha escluso la censurabilità in cassazione di una valutazione discrezionale di merito, in assenza di arbitrio o illogicità manifesta, rilevando che la motivazione sulla equivalenza era congrua. Con il sesto motivo si deduceva l'eccessività della pena; anche tale doglianza è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità e comunque infondata, poiché la determinazione della pena base e degli aumenti e diminuzioni rientra nella discrezionalità del giudice di merito, correttamente esercitata alla luce degli artt. 132 e 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di secondo grado, che aveva confermato la responsabilità per furto pluriaggravato, è rimasta ferma. Il provvedimento di legittimità ha respinto tutte le censure, ritenendo alcuni motivi inammissibili per difetto di specificità o perché diretti a riesaminare valutazioni di merito, e altri manifestamente infondati per contrasto con la giurisprudenza consolidata.

Norme richiamate

  • art. 625, primo comma, n. 7, c.p.

    L'aggravante sussiste quando la sottrazione avviene in un supermercato, poiché la vigilanza degli addetti ha carattere generico, saltuario ed eventuale; è esclusa solo in presenza di custodia continua e diretta.

  • art. 133 c.p.

    Il giudizio sulla gravità del fatto e sul rapporto tra reato e precedenti penali va compiuto in concreto dal giudice di merito, valutando l'incidenza criminogena della pregressa condotta.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il pregiudizio economico sia pressoché irrisorio, sia quanto al valore del bene sottratto sia quanto agli ulteriori effetti dannosi.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla in coerenza con i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve essere ancorata agli elementi indicati dalla norma e adeguatamente motivata dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che si limiti a riproporre argomenti già esaminati e disattesi dal giudice di appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • La circostanza aggravante del furto commesso in luogo di privata dimora o in esercizio commerciale non è esclusa dalla semplice presenza di addetti alla vigilanza, quando essa sia solo generica, saltuaria ed eventuale; occorre una custodia continua e diretta per escluderla.
  • La valutazione della recidiva, specie sotto il profilo della sua esclusione, implica un apprezzamento di merito sul concreto rapporto tra il fatto e i precedenti dell'imputato, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio economico di valore pressoché irrisorio; non basta che il bene sottratto abbia un valore modesto se gli ulteriori effetti dannosi non sono altrettanto trascurabili.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione salvo arbitrarietà o manifesta illogicità della motivazione.
  • La determinazione della pena, inclusi aumenti, diminuzioni e fissazione della pena base, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per manifesta violazione dei criteri legali o per motivazione apparente.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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