Cassazione Penale, Ordinanza n. 20114/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dal condannato contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trento che aveva riconosciuto solo in parte la liberazione anticipata richiesta, rigettandola per i periodi residui. Il ricorso è stato però proposto personalmente dal condannato, senza sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla L. n. 103/2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, a pena di inammissibilità, essere sottoscritti da un difensore cassazionista; da ciò ha tratto la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina l'inammissibilità dell'atto.
È richiamata come norma che ha modificato l'art. 613 c.p.p. introducendo il requisito della sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità in materia di sorveglianza, il ricorso proposto personalmente dal condannato è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, quando la legge richiede tale forma a pena di inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo elementi contrari sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il vizio è puramente formale e attiene ai requisiti di validità dell'atto di impugnazione, la Corte non entra nel merito della decisione impugnata, limitandosi a dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
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