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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20114/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dal condannato contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trento che aveva riconosciuto solo in parte la liberazione anticipata richiesta, rigettandola per i periodi residui. Il ricorso è stato però proposto personalmente dal condannato, senza sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla L. n. 103/2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, a pena di inammissibilità, essere sottoscritti da un difensore cassazionista; da ciò ha tratto la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina l'inammissibilità dell'atto.

  • L. 23/6/2017 n. 103

    È richiamata come norma che ha modificato l'art. 613 c.p.p. introducendo il requisito della sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità in materia di sorveglianza, il ricorso proposto personalmente dal condannato è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, quando la legge richiede tale forma a pena di inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo elementi contrari sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il vizio è puramente formale e attiene ai requisiti di validità dell'atto di impugnazione, la Corte non entra nel merito della decisione impugnata, limitandosi a dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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