Cassazione Civile, Sentenza n. 36864/2022 del 15/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 29687/20 della Corte di cassazione (depositata il 28/12/2020) che aveva accolto il ricorso del Comune e, decidendo nel merito, aveva rigettato il ricorso della società contro un avviso di accertamento ICI relativo al 2009. Riva del Sole ha dedotto due motivi: (1) contrasto della ordinanza con precedenti pronunce ormai passate in giudicato (art. 395, n. 5 c.p.c.), che avrebbero accertato che il rapporto tra le parti era un contratto di locazione e non un diritto di superficie, con conseguente esclusione dell'obbligo ICI; (2) errore di fatto (art. 395, n. 4 c.p.c.) per omesso esame di una memoria con eccezione di giudicato esterno e per la errata presunzione dell'esistenza di una concessione di demanio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo (art. 395, n.5 c.p.c.) richiamando la limitazione legislativa della revocazione; ha però accolto il secondo motivo (art. 395, n.4 c.p.c.) ritenendo che la Corte non avesse considerato la memoria contenente l'eccezione di giudicato esterno. Avendo il giudicato esterno poi formato sulla qualificazione del titolo (contratto di locazione) e trattandosi di un elemento di fatto permanente, la Corte ha revocato la propria ordinanza n. 29687/20 e ha rigettato il ricorso del Comune, confermando la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1001/07/2018 (21/05/2018) che aveva escluso l'obbligo ICI a carico di Riva del Sole. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore della società.
Norme richiamate
art. 395 cod. proc. civ. (n. 4 e n. 5)
art. 395, n. 4 e n. 5 c.p.c.
Il motivo di revocazione per contrasto con precedenti pronunce (n.5) è di stretta portata ed è inammissibile se non rientra nei limiti tassativi; l'errore di fatto (n.4) è invece idoneo quando riguarda atti interni al giudizio di legittimità omessi o non valutati.
artt. 391-bis e 391-ter cod. proc. civ.
artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.
Regolano limiti e modalità della revocazione per errore di fatto; il giudice di legittimità può esaminare direttamente atti interni per valutare l'errore invocato.
Disciplina della decisione della Corte di cassazione nel merito quando esercita i poteri di cui all'art. 384; la Corte può decidere nel merito basandosi sugli stessi accertamenti di fatto che costituiscono presupposto del giudizio di diritto.
L. n. 388/2000, art. 18 (modifica al D.Lgs. n. 504/1992, art. 3)
L. n. 388 del 2000, art. 18; modifica D.Lgs. n. 504/1992, art. 3, comma 2
Ha esteso la soggettività passiva ICI ai concessionari di aree demaniali: da quella data il concessionario è individuato come soggetto d'imposta anche se il diritto ha natura obbligatoria o personale.
D.Lgs. n. 504/1992 (disciplina ICI), artt. 1 e 3
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2; art. 3, commi 1 e 2
La nozione di possesso ai fini ICI va riferita a situazioni giuridiche soggettive di carattere reale; soggetti passivi sono proprietari o titolari di diritti reali di godimento sull'immobile.
d.lgs. n. 40/2006 (introduzione art. 391-ter)
d.lgs. n. 40 del 2006, art. 391-ter
Ha ampliato i mezzi di impugnazione ma non ha incluso la revocazione per contrasto con pronunce della stessa Corte decise nel merito; rafforza il principio che la revocazione resta rimedio eccezionale.
d.lgs. n. 546/1992, art. 38, comma 2
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 38, c. 2
Disciplina la notifica delle sentenze in materia tributaria e i termini per impugnare; la tempestività della notifica può determinare il passaggio in giudicato.
Riguarda il deposito delle memorie e la deduzione di eccezioni in corso di causa; la memoria può contenere eccezioni rilevabili d'ufficio come il giudicato esterno.
Massime di principio
- La revocazione in Cassazione è rimedio eccezionale: il motivo per contrasto con precedenti pronunce (art. 395, n.5) è di stretta portata e difficilmente ammissibile; non sostituisce i normali rimedi d'impugnazione.
- L'errore di fatto (art. 395, n.4) è idoneo a giustificare la revocazione quando riguarda omissioni o errori nella valutazione di atti interni alla causa di legittimità (es. omesso esame di una memoria contenente eccezione rilevante).
- Il giudicato esterno che si forma successivamente al grado di appello può essere dedotto nel giudizio di legittimità e, se riguarda un elemento di fatto permanente (es. titolo di detenzione/possesso), può avere efficacia espansiva rispetto ad altri giudizi.
- Il mancato esame da parte del giudice di una memoria o di una eccezione rilevabile d'ufficio costituisce un vizio procedurale che può essere qualificato come errore di fatto e giustificare la revocazione della pronuncia di cassazione.
- Sotto il profilo tributario, la qualificazione del rapporto tra concedente e concessionario (locazione vs diritto di superficie) è decisiva per l'imposizione ICI: se è definitivamente accertato che sussiste solo una locazione (titolo personale) e non un diritto reale, l'obbligo ICI non sorge a carico del soggetto che detiene il bene solo per locazione.
- Per difendersi efficacemente in situazioni simili: dedurre tempestivamente il giudicato esterno nei gradi di giudizio competenti, depositare memorie chiare e complete (art. 378 c.p.c.), controllare la regolarità delle notifiche e, se addotti errori di omessa pronuncia, valutare il rimedio di revocazione per errore di fatto.
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