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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3719/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Lecce che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Procuratore Generale contro la sentenza di assoluzione del Tribunale di Lecce (sentenza 13/04/2021). La Corte territoriale aveva ritenuto necessaria la prova di una "acquiescenza" espressa del Procuratore della Repubblica per legittimare l'impugnazione del Procuratore Generale; il P.G. aveva invece depositato l'appello il 22/04/2021 (termine di impugnazione comunicato fino al 28/04/2021) sostenendo che nulla vieta il deposito preliminare dell'impugnazione da parte del Procuratore Generale, che l'art. 166-bis disp. att. impone forme di coordinamento tra Procura Generale e procure territoriali e che l'assenza di impugnazione del Procuratore della Repubblica rende comunque possibile l'esercizio del potere sussidiario del Procuratore Generale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Lecce per il prosieguo. La Suprema Corte ha affermato che non può essere imposto un obbligo rigido secondo cui l'acquiescenza debba già sussistere al momento del deposito dell'impugnazione del P.G.; il giudice dell'impugnazione dovrà verificare la legittimità dell'uso del potere da parte del Procuratore Generale e potrà desumere l'acquiescenza anche dalla mancata impugnazione del Procuratore della Repubblica o da elementi di coordinamento, alla luce dell'art. 166-bis disp. att.

Norme richiamate

  • art. 593-bis cod. proc. pen.

    La Corte chiarisce che la norma non impone che l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica sussista necessariamente come fatto già perfezionato al momento del deposito dell'impugnazione del Procuratore Generale; è compito del giudice dell'impugnazione verificare la legittimità dell'esercizio del potere e l'eventuale esistenza di acquiescenza, che può risultare anche dalla mancata impugnazione del P.M. territoriale o da atti di coordinamento.

  • art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Norma sull'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di legittimazione. La Corte precisa che l'inammissibilità può trovare applicazione se risulti l'effettiva mancanza della legittimazione, ma non può essere surrettiziamente estesa tramite oneri procedurali non previsti dalla legge.

  • art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione che attribuisce al Procuratore Generale il compito di promuovere intese e forme di coordinamento con le procure territoriali per acquisire notizie tempestive sulle determinazioni in materia di impugnazioni. La Corte utilizza questa norma per giustificare che le intese di coordinamento possono legittimare l'esercizio anticipato del potere di impugnazione da parte del P.G.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale cui il Procuratore Generale ha attenuto per rassegnare le conclusioni scritte dinanzi alla Corte di Cassazione; non incide sul principio di legittimazione oggetto della decisione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della motivazione dei ricorsi (limiti strettamente necessari per la motivazione), senza incidere sul merito della questione di legittimazione.

Massime di principio

  • Il Procuratore Generale può proporre appello anche prima dello spirare del termine del Procuratore della Repubblica se sussistono elementi di coordinamento o, in sede di verifica, il giudice può desumere l'acquiescenza dalla mancata impugnazione del P.M. territoriale.
  • L'acquiescenza del Procuratore della Repubblica non deve essere interpretata come un presupposto formale e rigido che il giudice di legittimità richiede sempre e solo come fatto già perfezionato al momento del deposito dell'impugnazione del P.G.; il giudice dell'impugnazione verifica la legittimità in concreto.
  • Non è consentito al giudice d'appello creare nuovi oneri procedurali (es. obbligo di produrre prova documentale dell'acquiescenza) non previsti dal codice per dichiarare inammissibile un'impugnazione.
  • Se il Procuratore della Repubblica esercita attivamente il proprio potere di impugnazione, l'impugnazione del Procuratore Generale decade o diventa inammissibile; si tratta di poteri concorrenti con prevalenza dell'azione del Procuratore territoriale se esercitata.
  • Per evitare contestazioni sulla legittimazione, è consigliabile che il Procuratore Generale istituisca e, ove possibile, documenti forme di coordinamento o intese con le procure territoriali (art. 166-bis), oppure acquisisca manifestazioni esplicite di acquiescenza quando possibile.
  • Il controllo sulla legittimità dell'impugnazione resta compito del giudice chiamato a esaminare l'appello: questi dovrà valutare fatti e atti (comunicazioni, prassi di coordinamento, mancata impugnazione del P.M.) prima di dichiarare l'inammissibilità.

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