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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30514/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il detenuto ricorreva per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva ratificato il provvedimento di sospensione cautelativa del magistrato di sorveglianza e, conseguentemente, revocato la misura alternativa della semilibertà. Il ricorso denunciava vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avesse coerentemente valorizzato le spiegazioni fornite circa l'esito delle analisi tossicologiche effettuate al rientro in istituto, per le quali non erano state comunicate le modalità di esecuzione, e circa il ritardo nel rientro, asseritamente dovuto a uno sciopero del personale della società di trasporto, con conseguente necessità di percorrere il tragitto a piedi. In sostanza, si contestava la revoca della misura in base a una diversa lettura dei fatti e delle giustificazioni addotte dal detenuto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sul vizio di motivazione, osservando che il Tribunale di sorveglianza aveva dato conto in modo adeguato, coerente e logico della decisiva circostanza che il detenuto era risultato positivo ai cannabinoidi e alla cocaina, in contrasto con quanto da lui riferito circa il solo consumo di alcolici e con l'inverosimile spiegazione del fumo passivo. La Corte ha inoltre rilevato che la questione del ritardo nel rientro, anche se dovuto allo sciopero, era comunque sintomatica di scarsa attenzione al rispetto dell'orario e, in ogni caso, ininfluente rispetto all'esito delle analisi. Poiché il ricorso mirava a sollecitare una lettura alternativa dei fatti, non consentita in sede di legittimità, è stata applicata la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    richiamato solo per l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

  • art. 616 c.p.p.

    presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per escludere la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità il vizio di motivazione non può tradursi nella richiesta di una nuova e diversa valutazione del merito, quando la decisione impugnata abbia dato conto in modo coerente e logico degli elementi decisivi posti a base del provvedimento.
  • La revoca di una misura alternativa può essere sorretta da elementi obiettivi di inadempimento o incompatibilità con il regime trattamentale, e la motivazione è sufficiente se valorizza la circostanza decisiva emersa dagli accertamenti, senza dover aderire alle spiegazioni alternative fornite dall'interessato quando siano ritenute non credibili.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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