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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8098/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, deducendo tre censure principali: 1) per la bancarotta distrattiva contestata con riferimento a un passivo di euro 1.438.747,28, si contestava che la condanna fosse stata fondata sulla semplice esistenza di un disavanzo senza prova dei beni concretamente distratti o della loro destinazione, e in assenza di una perizia contabile; 2) con riguardo ai beni dati in leasing (vetture e gru) si denunciava l'assenza di prova del mancato rinvenimento in sede d'inventario e si sollevavano questioni relative al regime dei contratti di leasing (anche alla luce di pronunce delle Sezioni Unite civili), con conseguente dubbio sull'elemento soggettivo; 3) in ordine alla bancarotta fraudolenta documentale si censurava la mancata distinzione fra omessa tenuta e irregolare tenuta della contabilità, e la mancata motivazione circa il dolo specifico richiesto per la fattispecie ovvero la possibile riqualificazione in bancarotta semplice.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in tutto, ritenendo fondati i tre motivi. Per la bancarotta distrattiva è stato affermato che non è lecito desumere la distrazione dalla sola presenza di un disavanzo: è necessario accertare e indicare i beni non rinvenuti o di cui si ignori la destinazione. Sui beni in leasing la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale abbia adottato valutazioni apodittiche circa il mancato rinvenimento in inventario senza argomentare compiutamente e senza considerare la documentazione e le prospettazioni difensive relative al regime contrattuale. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha rilevato che i giudici di merito non hanno chiarito quale delle distinte ipotesi di bancarotta documentale fosse ritenuta integrata e non hanno motivato adeguatamente sull'elemento soggettivo richiesto (dolo specifico vs dolo generico), con ciò rendendo necessaria l'annullamento. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    La Corte richiama che, ai fini della configurabilità della bancarotta fraudolenta patrimoniale, non basta il disavanzo: occorre l'accertamento dei beni non rinvenuti o della loro destinazione. Inoltre distingue le diverse ipotesi della bancarotta documentale (sottrazione/distruzione/irregolare o omessa tenuta delle scritture) con profili diversi di responsabilità soggettiva (dolo specifico vs dolo generico).

  • art. 646 cod. pen.

    Richiamato nella prospettazione difensiva come possibile diversa qualificazione penale per i beni che non farebbero parte del patrimonio dell'impresa; la Corte osserva l'esigenza di accertamento puntuale della qualità dei beni e della loro appartenenza patrimoniale prima di travalicare la qualificazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con modificazioni dalla legge 18/12/2020, n.176

    Norma procedurale richiamata in relazione alla forma delle conclusioni del Procuratore: disciplina la facoltà (in questo contesto) di presentare requisitoria scritta innanzi alla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Non è sufficiente, per affermare la distrazione patrimoniale, rilevare un mero disavanzo: i giudici devono individuare e indicare i beni non rinvenuti o di cui si ignori la destinazione, ovvero fornire prova specifica di modalità distrattive.
  • In caso di beni dati in leasing, occorre verificare documentalmente lo stato degli inventari e la titolarità reale dei beni; la semplice produzione di istanze di rivendica da parte dei creditori non prova che i beni fossero assenti dall'inventario.
  • Va sempre chiarito quale specifica ipotesi di bancarotta documentale si ritiene integrata (sottrazione/distruzione/irregolare tenuta/omessa tenuta), perché da ciò dipende il diverso requisito soggettivo (dolo specifico o dolo generico).
  • La mancata produzione di scritture contabili comporta l'obbligo per il giudice di non presumere automaticamente il dolo: il nesso teleologico tra omissione/irregolarità e volontà di arrecare pregiudizio ai creditori va adeguatamente motivato.
  • Quando la difesa prospetta questioni tecniche (es. sulla natura giuridica del leasing o sulla ricostruzione contabile), è prudente richiedere e ottenere una perizia contabile o altra istruttoria specialistica perché le valutazioni non possono fondarsi su mere deduzioni numeriche.
  • Se in appello o in primo grado le motivazioni sono apodittiche o non rispondono alle specifiche censure difensive circa prova e elemento soggettivo, la possibilità di annullamento con rinvio in Cassazione è concreta.

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