Cassazione Penale, Ordinanza n. 00978/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il tribunale di sorveglianza di Cagliari aveva rigettato l'istanza proposta nell'interesse del condannato volta a ottenere il differimento dell'esecuzione della pena per gravi motivi di salute. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso personalmente, senza l'assistenza di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. La Corte rileva che, a seguito della modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla l. n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione può essere proposto solo tramite difensore tecnico iscritto all'albo speciale; pertanto il ricorso personale è proposto da soggetto non legittimato ed è manifestamente inammissibile. L'unico motivo dedotto è dichiarato inammissibile senza esame del merito della richiesta di differimento per ragioni di salute.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto personalmente dal condannato contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto il differimento dell'esecuzione della pena per gravi motivi di salute. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
il ricorso è manifestamente inammissibile quando è proposto da soggetto non legittimato; nel caso di specie il ricorso personale del condannato è stato ritenuto tale dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p.
l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; dopo la soppressione dell'inciso che consentiva la proposizione personale, il ricorso personale non è più ammesso
per il ricorso manifestamente inammissibile è applicabile la procedura semplificata
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende
ha soppresso dall'art. 613 c.p.p. le parole che consentivano alla parte di provvedere personalmente al ricorso per cassazione
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la condanna alla sanzione pecuniaria in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
- La proposizione personale del ricorso integra una causa di inammissibilità per difetto di legittimazione del ricorrente, rilevabile con declaratoria di inammissibilità manifesta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
- La Corte non esamina i motivi di impugnazione quando la barriera processuale della legittimazione al ricorso rende l'impugnazione inammissibile in limine.
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