Cassazione Penale, Ordinanza n. 16804/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione disposto dal giudice dell'esecuzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
In sede esecutiva il condannato chiedeva, ex art. 671 c.p.p., il riconoscimento del vincolo della continuazione tra quattro sentenze definitive concernenti diversi episodi di furto aggravato, consumato e tentato, commessi tra il 2014 e il 2020. Il Tribunale rigettava l'istanza ritenendo non dimostrato il medesimo disegno criminoso. Avverso tale ordinanza la difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 671 c.p.p., vizio di motivazione e travisamento del fatto, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avesse erroneamente escluso la continuazione nonostante l'omogeneità dei reati e la loro collocazione temporale. La Corte rilevava tuttavia che il motivo non si confrontava specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato ed era, comunque, manifestamente infondato, poiché il provvedimento di merito aveva escluso in modo non illogico la prova di un programma criminoso unitario; il ricorrente, peraltro, aveva egli stesso descritto una condotta abituale orientata a reati contro il patrimonio per finalità di profitto.
Norme richiamate
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica rigorosa di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso; non bastano la mera omogeneità dei reati o la contiguità cronologica se i fatti risultano espressione di scelte criminose estemporanee o di abitualità delittuosa.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
La Corte ha liquidato equitativamente la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Il riconoscimento del vincolo della continuazione, anche in fase esecutiva, presuppone la prova di un progetto criminoso unitario già esistente al momento del primo reato, desumibile da indici concreti e complessivi quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, causali e sistematicità delle azioni.
- La mera identità del titolo di reato e la vicinanza temporale tra gli episodi non sono, da sole, sufficienti a dimostrare il medesimo disegno criminoso; tali elementi possono anche essere sintomatici di abitualità criminale e non di programmazione unitaria.
- Il condannato che chieda l'applicazione della disciplina del reato continuato deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, poiché l'onere di prospettazione non può essere assolto con richiami generici alla serialità dei fatti.
- In sede di legittimità il vizio di travisamento del fatto non può risolversi in una nuova valutazione del materiale probatorio; è deducibile solo il travisamento della prova nei limiti consentiti dal giudizio di cassazione e non la mera contrapposizione di una lettura alternativa delle risultanze di merito.
- Il ricorso è inammissibile quando il motivo non si confronta specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato ed è comunque manifestamente infondato.
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