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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18512/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (dichiarante doganale)

La controversia

La controversia nasce da un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni emesso a seguito della rideterminazione della classificazione doganale di merci importate tra il 2011 e il 2013, di origine extra UE e destinate ad arredo/ornamento funerario (tra cui campane, campanelle, oggetti floreali, lampade votive, vasi, urne, croci, crocifissi, cornici e altri decori per lapidi e tombe). Il dichiarante aveva indicato le voci doganali specifiche per oggetti ornamentali ad uso funerario; l’Ufficio aveva invece riclassificato i beni come lavori di ferro o rame, sulla base del solo materiale costitutivo. La società ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione della normativa doganale unionale e delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, sostenendo che la classificazione corretta dovesse seguire la voce specifica per oggetti ornamentali funerari, prevalente sulle voci generiche dei metalli comuni, e che potessero rilevare anche le ITV depositate, benché rilasciate a terzi; 2) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, per non avere la CTR esaminato i motivi di appello e per non aver spiegato le ragioni del dissenso rispetto alla classificazione proposta.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso. Ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che la sentenza di merito fosse sorretta da motivazione sufficiente e non meramente apparente, poiché la CTR aveva comunque espresso la ragione del proprio convincimento. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che la classificazione doganale va determinata in base alle caratteristiche e proprietà oggettive della merce e alla sua destinazione essenziale, seguendo le regole gerarchiche della nomenclatura combinata; per gli oggetti importati, destinati ad ornamento funerario, la voce specifica per oggetti ornamentali in metallo comune doveva prevalere sulle voci generiche relative ai metalli. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 20 Reg. CE 2913/1992 (Codice doganale comunitario)

    richiamato dal ricorrente come fonte della disciplina della classificazione doganale delle merci

  • Reg. CE 2458/1987, artt. 1, 2, 3 e 6

    richiamato quale disciplina della nomenclatura combinata e delle regole di interpretazione tariffaria

  • art. 33 Reg. CE 952/2013

    richiamato dal ricorrente per la disciplina unionale in tema di classificazione e informazioni tariffarie vincolanti

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    invocato per censurare la motivazione apparente della sentenza impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione/falsa applicazione del diritto unionale e delle voci tariffarie

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • Reg. (CEE) n. 2658/87

    considerato dalla Corte come base della nomenclatura combinata e delle regole generali di interpretazione

  • art. 3, paragrafo 1, Reg. (CEE) n. 2658/87

    richiamato per affermare che la nomenclatura combinata riprende le voci e sottovoci a sei cifre del sistema armonizzato, mentre la settima e l’ottava cifra sono suddivisioni proprie dell’UE

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato implicitamente nel riferimento al minimo costituzionale della motivazione e alla nullità per motivazione apparente

Massime di principio

  • La classificazione doganale delle merci deve essere effettuata secondo le regole generali della nomenclatura combinata, in ordine gerarchico, partendo dal testo delle voci, dalle note di sezione o capitolo e, solo se necessario, dalle regole successive.
  • Il criterio decisivo per la classificazione tariffaria è dato dalle caratteristiche e proprietà oggettive del bene, valutate anche in relazione alla sua destinazione essenziale e alle modalità concrete di impiego.
  • Quando una merce è riconducibile a una voce specifica che la descrive in base alla sua funzione o destinazione, tale voce prevale sulle voci più generiche fondate esclusivamente sul materiale di composizione.
  • Le note esplicative della nomenclatura combinata possono essere utilizzate come ausilio interpretativo, ma non hanno valore giuridicamente vincolante né possono modificare la portata delle voci tariffarie.
  • La classificazione non può essere effettuata in modo meramente materiale, ignorando la funzione economica e l’uso tipico del prodotto; nei prodotti con più funzioni occorre individuare la destinazione essenziale.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione sussiste solo nelle ipotesi di anomalia motivazionale che rendano la motivazione assente, apparente, incomprensibile o internamente insanabile, non quando la decisione esprima comunque il nucleo argomentativo minimo comprensibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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