Cassazione Civile, Ordinanza n. 20476/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione alla stima introdotto dalla proprietaria di un bene espropriato ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 327/2001. La Corte d'appello aveva liquidato le indennità di espropriazione ponendo gli obblighi anche a carico dell'Agenzia del Demanio, pur non essendo quest'ultima né l'autorità espropriante né il beneficiario dell'espropriazione. L'Agenzia del Demanio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo il difetto di legittimazione passiva e contestando che potesse essere destinataria dell'ordine di deposito delle indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti. La controricorrente ha resistito al ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo sull'assenza di legittimazione passiva dell'Agenzia del Demanio, chiarendo che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.P.R. n. 327/2001, parte obbligata al pagamento dell'indennità e legittimata passiva nel giudizio di opposizione alla stima è il soggetto espropriante, cioè quello in favore del quale è pronunciato il decreto di esproprio, salvo che dal decreto risulti diversamente il conferimento a un altro ente del potere di promuovere e curare la procedura espropriativa con assunzione dei relativi oneri. Poiché nel caso concreto l'Agenzia del Demanio non era né l'espropriante né il beneficiario dell'espropriazione, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., perché l'azione non poteva essere proposta nei suoi confronti. La Corte ha inoltre condannato la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato quale base del giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione
art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato quale base del giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione
art. 3, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
"autorità espropriante"; "beneficiario dell'espropriazione"
la norma individua l'autorità espropriante nell'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il procedimento, e il beneficiario nell'ente, pubblico o privato, in favore del quale è emesso il decreto di esproprio; tali soggetti sono rilevanti ai fini della legittimazione passiva
art. 382, comma 3, ultimo inciso, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando l'azione non poteva essere proposta nei confronti della parte evocata
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, la legittimazione passiva spetta al soggetto espropriante, ossia a colui in favore del quale è pronunciato il decreto di esproprio, perché è il soggetto obbligato al pagamento dell'indennità verso il proprietario espropriato.
- La mera circostanza che il bene espropriato sia destinato a un'opera pubblica o rientri nel demanio non basta, da sola, a fondare la legittimazione passiva di un ente diverso da quello indicato nel decreto ablatorio come beneficiario dell'espropriazione.
- Solo se dal decreto di esproprio o da atti e norme risultino espressamente il conferimento ad altro ente del potere di curare in nome proprio la procedura espropriativa e l'assunzione dei relativi oneri, la legittimazione passiva può essere attribuita a un soggetto diverso dal beneficiario formale.
- Quando l'azione sia stata proposta contro un soggetto privo di legittimazione passiva, la sentenza va cassata senza rinvio perché la domanda non poteva essere proposta nei suoi confronti.
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