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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23628/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico ai sensi dell'art. 275-bis c.p.p., denunciando omessa motivazione in relazione alla specifica richiesta di controllo elettronico e violazione degli artt. 606 c.p.p. e 275-bis/275 (per la mancata valutazione dell'adeguatezza del braccialetto come misura alternativa). Sosteneva che la motivazione aveva considerato solo gli arresti domiciliari senza braccialetto, lasciando senza risposta l'istanza concernente il dispositivo elettronico.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudizio del tribunale del riesame che esclude l'adeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione è implicitamente una pronuncia anche sull'impossibilità di utilizzare strumenti di controllo elettronico previsti dall'art. 275-bis. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito una motivazione adeguata e coerente nel ritenere la custodia cautelare in carcere l'unica misura idonea a prevenire la reiterazione, con ciò escludendo, per principio logico, la possibilità che misure meno afflittive (anche con braccialetto elettronico) potessero assolvere le stesse esigenze cautelari. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e la cancelleria è stata incaricata di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Consente l'uso di strumenti elettronici di controllo a distanza per misure cautelari non detentive; la Corte ha ritenuto che la valutazione sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari opera implicitamente anche sull'impossibilità di ricorrere al controllo elettronico previsto da questa norma

  • art. 275, comma 3-bis c.p.p.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla sostituzione delle misure; la Corte ha considerato che l'esclusione dell'adeguatezza degli arresti domiciliari assorbe la valutazione sulle misure alternative

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme che disciplinano i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); il ricorso deduceva tali profili ma la Corte ha ritenuto che non sussistesse omessa o contraddittoria motivazione rilevante ai fini di cassazione

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario quando dalla pronuncia non consegue l'immediata rimessione in libertà; la Corte ha disposto l'adempimento

Massime di principio

  • Quando il giudice ritiene che la custodia in carcere sia l'unica misura idonea a prevenire la reiterazione, tale giudizio esclude implicitamente la possibilità di misure meno afflittive, compreso il ricorso al braccialetto elettronico; non è necessaria una motivazione separata che menzioni espressamente il dispositivo elettronico
  • Una censura per omessa motivazione relativa alla richiesta di braccialetto elettronico è fondata solo se il provvedimento non affronta affatto la questione della adeguatezza delle misure alternative o se vi è manifesta contraddizione; la mera omissione di una parola (es. "con braccialetto") non basta se la motivazione esclude in radice l'idoneità degli arresti domiciliari
  • In appello o ricorso in cassazione chi chiede l'attenuazione cautelare deve articolare fatti e circostanze che dimostrino il venir meno o l'attenuazione delle esigenze cautelari, e proporre argomentazioni concrete sull'adeguatezza specifica del controllo elettronico
  • La trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario è obbligatoria se la decisione non comporta la liberazione del detenuto (art. 94 disp. att.), quindi anche per motivi di pubblico ordine e organizzazione dell'esecuzione

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