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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30460/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva rigettato la richiesta di dichiarare cessata l'efficacia della misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria (disposta il 21/01/2022) per decorrenza dei termini; il ricorrente contestava l'applicazione della sospensione ex art. 298 c.p.p. senza un previo provvedimento espresso di sospensione e sosteneva che, secondo l'art. 308 c.p.p., le misure diverse dalla custodia perdono efficacia alla scadenza dei termini e che il periodo di detenzione non poteva essere computato a danno del termine della misura senza un provvedimento giurisdizionale che limitasse la libertà personale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto che le disposizioni che regolano i termini della custodia cautelare (art. 303 e 304 c.p.p.) non si estendono alle misure personali diverse dalla custodia; l'art. 298 c.p.p. non è applicabile al caso inverso (ossia quando la carcerazione sopravviene prima e impedisce l'esecuzione della misura meno gravosa), ma concerne il caso di sopravvenuta carcerazione rispetto a una misura già in esecuzione. Per le misure diverse dalla custodia cautelare vale il principio secondo cui il termine di efficacia comincia a decorrere solo dall'effettiva esecuzione/ notificazione della misura (art. 297, comma 2 e art. 308 c.p.p.): pertanto il periodo in cui l'obbligo di presentazione non è stato eseguibile per la detenzione non viene computato nel termine di durata della misura. All'esito è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 303 cod. proc. pen.

    "termini di durata massima della custodia cautelare"

    Rilevato che la formulazione riguarda esclusivamente i termini della custodia cautelare e non le misure personali diverse dalla custodia; pertanto non applicabile direttamente all'obbligo di presentazione.

  • art. 304 cod. proc. pen.

    "la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare"

    La norma disciplina la sospensione dei termini solo in relazione alla custodia cautelare; non può essere estesa per analogia in malam partem alle misure meno gravose.

  • art. 298 cod. proc. pen.

    "L'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione nei confronti di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare personale per un altro reato"

    Regola il caso in cui sopraggiunge la carcerazione rispetto a una misura già in esecuzione, prevedendo la sospensione della misura cautelare personale salvo compatibilità; non disciplina il caso inverso (carcerazione precedente che impedisce l'esecuzione di una successiva misura).

  • art. 297, comma 2 cod. proc. pen.

    "gli effetti delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone è notificata ex art. 293"

    Stabilisce che l'efficacia delle misure personali diverse dalla custodia decorre dall'effettiva notifica/esecuzione, consentendo l'esercizio dei rimedi difensivi; conseguentemente, se la misura non è stata eseguita per incompatibilità con la detenzione, il termine non decorre.

  • art. 308 cod. proc. pen.

    "Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'art. 303"

    Conferma che il computo dei termini per le misure diverse dalla custodia parte dall'inizio della loro esecuzione effettiva; quindi il periodo di non eseguibilità non è computato.

  • art. 284, comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamata per evidenziare l'equiparazione tra custodia in carcere e arresti domiciliari ai fini di alcune disposizioni, ma non estendendo automaticamente le regole sulla sospensione dei termini ad altre misure.

  • art. 293 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla notifica dell'ordinanza che dà efficacia alle misure diverse dalla custodia; il termine decorre dall'effettiva notificazione/esecuzione regolata da tale norma.

Massime di principio

  • Per le misure personali diverse dalla custodia cautelare (es. obblighi di presentazione) il termine di durata comincia a decorrere solo dall'effettiva esecuzione/notifica della misura e non dal giorno in cui la misura è stata disposta se questa non è stata eseguita.
  • Se una misura meno gravosa non può essere eseguita perché esiste una misura più grave (es. detenzione), il periodo di non eseguibilità non si computa ai fini della durata della misura meno gravosa: la sua efficacia e i relativi termini iniziano quando la misura diventa concretamente eseguibile.
  • Le disposizioni che prevedono la sospensione dei termini (art. 304 c.p.p.) e i limiti di durata (art. 303 c.p.p.) sono centrate sulla custodia cautelare e non vanno estese per analogia in malam partem ad altre misure personali.
  • L'art. 298 c.p.p. disciplina la sospensione delle misure personali quando sopravviene la carcerazione a seguito di un ordine successivo; non può essere usato per giustificare il conteggio del termine di una misura non eseguita perché antecedentemente impedita dalla detenzione.
  • In situazioni simili è necessario verificare la concreta eseguibilità della misura al fine di decidere sull'inizio del computo dei termini e, in ogni caso, rispettare i principi di proporzionalità e di minore compressione della libertà personale, con periodiche verifiche dell'idoneità della misura rispetto alle esigenze cautelari.

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