Cassazione Penale, Ordinanza n. 11499/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato è rimasta ferma; la doglianza riguardava solo la misura della pena ed è stata reputata priva di specificità e manifestamente infondata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato una condanna per il reato di cui all'art. 336 c.p. Il ricorrente ha proposto un unico motivo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza che la pena fosse troppo elevata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva già motivato adeguatamente sul punto, evidenziando che la pena era addirittura particolarmente mite in rapporto alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
Norme richiamate
È richiamato come norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la decisione di legittimità non interviene sulla sussistenza del reato, ma solo sulla doglianza relativa al trattamento sanzionatorio.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla misura della pena è inammissibile se formulata in modo generico e privo di specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice di merito indichi gli elementi concreti considerati, come gravità del fatto e personalità dell'imputato, rendendo non accoglibile la doglianza di eccessività della pena.
- Se la pena è stata determinata con motivazione congrua e la censura non evidenzia un vero vizio di legge o di motivazione, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
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