Cassazione Civile, Ordinanza n. 18390/2025 del 06/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da un contribuente per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate in suo favore da una precedente pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Roma. Nel giudizio di secondo grado, il giudice tributario ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dando atto dell'avvenuto pagamento della somma richiesta, ma ha poi compensato le spese del giudizio richiamando l'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992. Il ricorrente ha impugnato tale statuizione deducendo la violazione degli artt. 15 e 46 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la compensazione non fosse giustificata da gravi ed eccezionali ragioni e che, comunque, la norma richiamata era stata incisa dalla declaratoria di illegittimità costituzionale n. 274/2005, la quale aveva escluso che, nei casi di cessazione della materia del contendere, il giudice tributario fosse vincolato a porre le spese a carico di chi le aveva anticipate senza poter applicare il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la decisione impugnata aveva applicato la previgente formulazione dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992, mentre la disciplina ratione temporis applicabile era quella successiva alla riforma del 2015, secondo cui il principio per cui le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate opera solo nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. Poiché la fattispecie non rientrava in tali ipotesi, il giudice regionale avrebbe dovuto regolare le spese secondo la soccombenza virtuale oppure compensarle solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate, tenendo conto anche del comportamento della parte soccombente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità della statuizione sulle spese
richiamato dal ricorrente come norma sulla regolazione delle spese nel processo tributario
la Corte distingue tra la vecchia formulazione e quella introdotta dal d.lgs. n. 156/2015; la regola per cui le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate opera solo nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156/2015
ha modificato l'art. 46 d.lgs. n. 546/1992, rendendo applicabile la nuova disciplina ratione temporis
sentenza Corte costituzionale n. 274/2005
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previgente disciplina nella parte in cui precludeva al giudice tributario, nei casi di cessazione della materia del contendere, di regolare le spese secondo la soccombenza virtuale
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere fuori dai casi di definizione legale delle pendenze tributarie, il giudice non può applicare automaticamente la regola della sopportazione delle spese da parte di chi le ha anticipate, ma deve procedere a una regolazione conforme ai criteri ordinari.
- La regolazione delle spese nel giudizio estinto richiede, se non si applica la speciale disciplina delle definizioni legislative, la valutazione della soccombenza virtuale oppure, in alternativa, una compensazione fondata su gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione.
- La mera cessazione della materia del contendere per pagamento della somma dovuta non basta, di per sé, a giustificare la compensazione delle spese; occorre verificare quale parte sarebbe risultata soccombente nel merito e motivare in modo specifico l'eventuale deroga.
- In materia di spese processuali tributarie, il giudice deve applicare la disciplina vigente ratione temporis e non una versione previgente della norma ormai superata dalla riforma legislativa e dalla pronuncia di incostituzionalità intervenuta sul punto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18374/2025 del 06/07/2025
- ordinanza_civile · 6 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18375/2025 del 06/07/2025
- ordinanza_civile · 6 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18376/2025 del 06/07/2025
- ordinanza_civile · 6 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18378/2025 del 06/07/2025
- ordinanza_civile · 6 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18379/2025 del 06/07/2025
- ordinanza_civile · 6 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18380/2025 del 06/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →