Cassazione Penale, Sentenza n. 2495/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 27/04/2023 per presunta violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione. Si contestava che il giudice del rinvio avesse valutato soltanto la gravità del reato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, che avesse quindi erroneamente impiegato tale elemento solo ai fini della pena base, e che avesse 'doppio conteggiato' l'elemento della fenomenologia mafiosa (una volta come aggravante ad effetto speciale e un'altra volta per negare le attenuanti). Si denunciava inoltre la mancata considerazione degli elementi favorevoli richiamati nella precedente sentenza annullata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo generico e manifestamente infondato. Ha confermato che la Corte di merito ha motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche, avendo considerato la gravità del fatto (omicidio consumato in contesto mafioso, con modalità cruente, plateali e insidiose), la personalità negativa dell'imputato (pregresse condanne, capacità organizzativa) e l'assenza di elementi positivi concreti prodotti dalla difesa. La Cassazione ha ribadito che il giudice può usare elementi non elencati dall'art. 133 c.p. per valutare le attenuanti e che uno stesso elemento può incidere su più profili della determinazione della pena senza violare il principio ne bis in idem. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; nulla a carico per le spese della parte civile per la mancata costituzione tempestiva.
Norme richiamate
La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede l'accertamento di elementi concreti che giustifichino un trattamento di benevolenza; il giudice ha ampia discrezionalità e può negare l'attenuante richiamando l'assenza, negli atti, di elementi positivi prodotti dalla difesa. Inoltre il comma 4 vieta di basare la concessione solo sull'incensuratezza.
Rileva per la determinazione del 'quantum' della pena (gravità del reato e capacità a delinquere), ma non esaurisce i criteri valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche; il giudice può attingere anche a elementi ulteriori.
Norma richiamata in relazione alle aggravanti di tipo mafioso applicate al fatto; indica il quadro normativo delle aggravazioni connesse all'agevolazione mafiosa rilevante nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Citata nella discussione giurisprudenziale riguardo alle attenuanti ad effetto speciale (dissociazione): la giurisprudenza ha escluso che il medesimo elemento possa essere valorizzato due volte per riconoscere sia l'attenuante speciale sia le attenuanti generiche, ma la Corte ha precisato che elementi polivalenti possono incidere su profili diversi della decisione.
Rilevato come fatto della biografia criminale dell'imputato (condanna definitiva) che attesta la partecipazione ad associazione mafiosa e giustifica la valutazione negativa della personalità dell'imputato.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. legge 18/12/2020 n. 176)
termine del quinto giorno antecedente all'udienza per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità
Il termine perentorio per il deposito delle conclusioni in Cassazione (discipline emergenziali Covid-19) impedisce la ritenuta costituzione rituale della parte civile se le conclusioni sono depositate oltre tale termine; conseguentemente la parte civile non ha diritto alla liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- La richiesta delle circostanze attenuanti generiche deve indicare e documentare elementi concreti e specifici: in mancanza il diniego è motivato adeguatamente anche con il solo riferimento all'assenza di elementi utili negli atti.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle attenuanti generiche e può considerare elementi non elencati espressamente dall'art. 133 c.p.
- Uno stesso elemento fattuale può essere valorizzato dal giudice in più profili (ad es. per aumentare la pena e per negare le attenuanti) quando svolga funzioni valutative differenti; ciò non configura doppia punizione né ne bis in idem.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e non generici: censure vaghe o non precisate portano all'inammissibilità del ricorso.
- Le norme procedurali emergenziali (termine perentorio per il deposito delle conclusioni) hanno effetti sostanziali sulla costituzione delle parti e sulla liquidazione delle spese: il deposito oltre il termine può privare la parte civile della possibilità di ottenere le spese.
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