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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21077/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, al quale il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato la pena concordata per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 129 e 444 c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe omesso di indicare gli elementi ostativi a una pronuncia di proscioglimento; 2) vizi di motivazione e violazione degli artt. 73 d.P.R. 309/1990, 192 e 533 c.p.p. in relazione alla sussistenza degli elementi di reità. La Corte ha però rilevato che si trattava di sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti e che i motivi dedotti non rientravano tra quelli proponibili contro tale tipo di decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che, nel giudizio di patteggiamento, una volta ratificato l'accordo tra imputato e pubblico ministero, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè per questioni attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tali profili non erano né riscontrabili né compiutamente prospettati nel caso concreto. Conseguentemente, richiamata anche la giurisprudenza costituzionale, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della sentenza applicativa della pena; il ricorso non ha introdotto censure idonee a metterne in discussione la qualificazione nel perimetro consentito dal patteggiamento.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare l'omessa verifica di cause di proscioglimento; la Corte non ha ritenuto il motivo ammissibile nel giudizio di legittimità contro sentenza di patteggiamento se non nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti; la Corte ha ribadito che contro tale sentenza il ricorso per cassazione è soggetto a limiti specifici.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Individua i soli motivi di ricorso ammissibili contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 192 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione degli elementi di prova/reità; la censura è stata ritenuta estranea ai limiti del ricorso avverso il patteggiamento.

  • art. 533 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla prova della responsabilità; la Corte ha escluso l'ammissibilità di censure di merito sulla responsabilità in presenza di sentenza ex art. 444 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    La Corte lo assume come parametro esclusivo di ammissibilità del ricorso contro sentenza di applicazione della pena.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure estranee a tali limiti sono inammissibili.
  • Nel patteggiamento non è deducibile in cassazione una generica contestazione della sussistenza degli elementi di colpevolezza o della motivazione sulla prova, salvo che la doglianza si traduca in una delle specifiche anomalie processuali o giuridiche consentite dalla legge.
  • La mancata allegazione di un vizio riconducibile alla volontà negoziale dell'imputato, alla corrispondenza tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella causazione dell'errore, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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