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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03856/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 14/08/2025 che confermava gli arresti domiciliari disposti dal G.I.P. del 26/07/2025. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie (art. 606, c.1, lett. b), c) ed e) c.p.p.). Contestava specificamente che: a) non era sufficiente la sola gravità del fatto o un generico giudizio sulla personalità negativa; b) i reati erano datati (oltre 4 anni) e quindi la prognosi di reiterazione doveva essere più rigorosa; c) il sequestro preventivo "impeditivo" e l'amministrazione giudiziaria delle società (es. Dream Service s.r.l.) avrebbero eliminato la possibilità di reiterazione; d) l'applicazione della misura interdittiva del divieto di ricoprire incarichi sociali per 12 mesi avrebbe dovuto essere ritenuta sufficiente; e) le società avevano regolarizzato i pagamenti verso l'erario, riducendo il rischio di recidiva. Sosteneva inoltre che il Tribunale si era semplicemente adeguato al G.I.P. senza motivare adeguatamente la prognosi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma avesse correttamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione: le condotte erano emerse come sistematiche, professionali e spregiudicate, il ricorrente era inserito in un sodalizio criminoso e le informative della Guardia di Finanza del gennaio 2024 indicavano la persistenza di gestione illecita tramite prestanome e meccanismi fraudolenti. La Corte ha precisato che il pericolo deve essere concreto e attuale ma non richiede la previsione di una specifica occasione di reato; è legittimo desumerlo dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato. Ha inoltre rilevato che il sequestro preventivo e le regolarizzazioni fiscali non eliminano automaticamente la possibilità che l'indagato reiteri illeciti utilizzando altri veicoli societari o soggetti compiacenti, e che la misura interdittiva non sarebbe stata sufficiente a contenere i movimenti e i contatti dell'indagato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b), c) ed e))

    Norma richiamata come base delle censure in cassazione; riguarda i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha valutato il ricorso alla luce dei limiti di ammissibilità e del vizio denunciato.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Disciplina il pericolo di reiterazione del reato come esigenza cautelare. La Corte interpreta che il pericolo deve essere concreto e attuale, desumibile da elementi reali, dalle modalità del fatto, dalla personalità e dalle condizioni di vita dell'indagato; non è richiesta la previsione di una specifica occasione di reato.

  • art. 125, cod. proc. pen.

    Norma riferita alle misure cautelari personali; considerata nel complesso delle disposizioni applicabili alla valutazione dell'esigenza cautelare.

  • art. 275, cod. proc. pen.

    Norma sulle misure interdittive e cautelari alternative; richiamata rispetto alla valutazione dell'idoneità di misure interdittive a fronteggiare il pericolo di reiterazione.

  • art. 309, cod. proc. pen.

    Norma sull'applicazione delle misure cautelari personali; richiamata nel contesto dell'analisi delle esigenze cautelari e delle garanzie procedurali.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'obbligo di rimborso delle spese processuali per il ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifica art. 274 c.p.p.)

    Richiamata per precisare che non è consentito desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità astratta del titolo di reato; occorre valutare la gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni e le modalità di commissione come indici di pericolosità.

Massime di principio

  • Il pericolo di reiterazione per l'applicazione di misure cautelari deve essere concreto e attuale: la prognosi si fonda su elementi reali, sulle modalità concrete del fatto e sulla personalità e condizioni del soggetto, non sulla sola gravità astratta del reato.
  • Non è necessario individuare una specifica occasione concreta per commettere nuovi reati: la valutazione può essere prognostica e basata su un'analisi complessiva della fattispecie, purché motivata e fondata su elementi concreti.
  • La sistematicità, professionalità e spregiudicatezza del modus operandi sono indici rilevanti di capacità a delinquere e giustificano la sussistenza del periculum libertatis anche se sono intervenute misure reali sui veicoli societari.
  • Il sequestro preventivo 'impeditivo' delle società o la regolarizzazione fiscale non escludono automaticamente il rischio di reiterazione: il giudice deve valutare la possibilità che l'indagato utilizzi altri strumenti o soggetti compiacenti.
  • Le misure interdittive (es. divieto di ricoprire incarichi societari) possono non essere sufficienti a contenere il pericolo di reiterazione se non incidono efficacemente sui contatti e sui movimenti dell'indagato; il giudice deve scegliere il presidio cautelare adeguato in relazione al rischio concreto.
  • Aumentando il tempo intercorso dai fatti, la valutazione prognostica deve essere più approfondita e motivata; tuttavia, la distanza temporale non esclude di per sé la sussistenza del pericolo se emergono elementi di persistenza di condotte o relazioni illecite.

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