Cassazione Penale, Ordinanza n. 18336/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l’assenza di cause di esonero. Rimane ferma la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di merito per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza nei confronti dell'imputato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti clinico-tossicologici finalizzati a verificare l’eventuale presenza di alcol, stupefacenti o sostanze psicotrope e lo stato di alterazione psicofisica correlato al loro uso, con applicazione della pena di mesi dieci di arresto, euro 3.000 di ammenda e sospensione della patente per un anno. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte escluso la necessità di un rifiuto consapevole, inequivoco e intenzionale; 2) vizio di motivazione sulla prova del rifiuto; 3) vizio di motivazione per asserita peggiorativa riscrittura della decisione di primo grado; 4) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non autosufficienti e meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello: la motivazione impugnata, richiamando le concrete modalità del fatto, aveva evidenziato la piena consapevolezza dell’imputato, desunta anche dalla fuga immediatamente dopo aver individuato le volanti della polizia giudiziaria, nonché la natura inequivoca, consapevole e volontaria del rifiuto, sia pure sulla base di elementi indiziari; inoltre, il diniego delle attenuanti generiche era stato giustificato dalla rilevante personalità criminale desunta dai plurimi precedenti penali.
Norme richiamate
rifiuto arbitrario di sottoporsi all'accertamento clinico-tossicologico finalizzato alla verifica della presenza di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope
Integra il reato il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti richiesti, quando sia accertato come consapevole, inequivoco e volontario in base alle concrete modalità della condotta.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, i motivi che si limitano a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza specifica critica della motivazione impugnata, non superano il vaglio di ammissibilità.
- Ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici o sullo stato di alterazione, il giudice può valorizzare elementi indiziari desunti dalle concrete modalità del fatto per affermare la consapevolezza e volontarietà del rifiuto.
- L’eventuale confusione mentale conseguente all’ebbrezza non esclude di per sé la rilevanza della condotta colposa contestata, se la ricostruzione fattuale consente di ritenere sussistente la piena consapevolezza dell’agente.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando sia sorretto da un apprezzamento negativo sulla personalità dell’imputato e sui precedenti penali plurimi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di cause di esonero.
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