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Ordinanza

Ordinanza n. 2100/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Quater, n. 6276/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV quater, n. 6276/2026, che aveva disposto la riammissione dell'azienda agricola al procedimento relativo al Fondo per l'innovazione in agricoltura - anno 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La controversia riguarda il diniego notificato il 31 luglio 2025, la comunicazione dell'esito istruttorio negativo del 3 aprile 2025 e l'elenco delle domande convalidate pubblicato il 3 settembre 2025, nel quale l'azienda agricola risultava collocata alla posizione n. 111. Il TAR, previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli istanti collocati in posizione utile ed estromissione del Ministero, aveva accolto il ricorso ritenendo applicabile il soccorso istruttorio, in ragione dell'ambiguità delle istruzioni operative e dell'attestazione successivamente resa, dopo il preavviso di diniego, circa l'assenza di esposizioni o sofferenze bancarie. ISMEA ha appellato la sentenza e chiesto incidentalmente la sospensione della sua efficacia, sostenendo l'inapplicabilità del soccorso istruttorio sulla base della chiara previsione della lex specialis, che stabiliva l'inammissibilità della domanda, e della necessità di rispettare la par condicio tra i partecipanti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare soltanto ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito. Ha ritenuto che la questione sull'applicabilità del soccorso istruttorio, prospettata dall'appellante in rapporto alla lex specialis e alla par condicio, richieda un approfondimento incompatibile con la definizione nella fase cautelare. Non ha quindi deciso definitivamente la fondatezza dell'appello né riformato o confermato nel merito la sentenza del TAR. Ha fissato l'udienza pubblica del 14 gennaio 2027 per la trattazione del merito e ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito; il giudice ha adottato questa misura senza decidere definitivamente la controversia.

Massime di principio

  • Quando la questione sull'applicabilità del soccorso istruttorio in una procedura selettiva richiede un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, il giudice d'appello può non definire immediatamente il fumus e tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La previsione della lex specialis che commina l'inammissibilità della domanda e il richiamo alla par condicio costituiscono questioni di merito da esaminare unitamente all'eventuale ambiguità delle istruzioni operative e alla natura della carenza documentale contestata.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSoccorso istruttorio

Testo integrale

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