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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25425/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

A seguito dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti e della sospensione dell'esecuzione, il condannato chiedeva l'affidamento in prova al servizio sociale per una pena complessiva di anni tre mesi due di reclusione, relativa a condanne per bancarotta fraudolenta e violazioni finanziarie commesse nel 2017, nonché per truffa del 16 novembre 2016. Il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava l'istanza ritenendo il soggetto non sufficientemente meritevole. Nel ricorso per cassazione si deduceva, con unico motivo, violazione di legge ed illogicità/contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 47 ord. pen., sostenendo che il giudice di merito avrebbe fondato il diniego su una generica assenza di affidabilità, senza compiere il richiesto vaglio prognostico circa la concreta idoneità della misura alla rieducazione e al reinserimento sociale, e senza valorizzare gli elementi favorevoli allegati dalla difesa: contratto di lavoro a tempo indeterminato, dichiarazione di volontariato, ammissione degli addebiti, pagamento di euro 15.000 alla curatela fallimentare, volontà di risarcire le parti lese e definizione dell'ultimo procedimento mediante accordo ex art. 599-bis c.p.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e ha confermato il diniego dell'affidamento in prova. Ha osservato che il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente applicato i criteri dell'art. 47 ord. pen., fondando la decisione sulla gravità dei fatti, sui numerosi precedenti penali, sulla recente pesante condanna e soprattutto sulla mancanza di resipiscenza mostrata dal condannato nei colloqui con l'UIEPE, ove aveva affermato di aver sempre operato nel rispetto della legalità. La motivazione è stata giudicata logica e adeguata; le valutazioni del giudice di merito sull'idoneità della misura alternativa e sulla prognosi di reinserimento sociale non sono state ritenute sindacabili in sede di legittimità. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma primo, lett. b) ed e), c.p.p.

    norma evocata dal ricorrente per denunciare violazione di legge ed vizio di motivazione nel ricorso per cassazione

  • art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354

    disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale, misura alternativa alla detenzione volta alla rieducazione e al reinserimento sociale

  • art. 47, comma 2, ord. pen.

    richiama la necessità di una valutazione prognostica sull'idoneità della misura rispetto alla rieducazione e alla prevenzione della recidiva

  • artt. 47 e segg. ord. pen.

    insieme delle misure alternative alla detenzione, accomunate dalla necessità di una prognosi positiva di reinserimento sociale

  • art. 599-bis c.p.p.

    citato dalla difesa come indice di definizione concordata dell'ultimo procedimento

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L'affidamento in prova al servizio sociale richiede una prognosi favorevole di reinserimento sociale e di prevenzione della recidiva, fondata su una valutazione complessiva della personalità del condannato e degli elementi conoscitivi disponibili.
  • Ai fini della decisione sulle misure alternative, il giudice può valorizzare non solo il reato oggetto di esecuzione, i precedenti penali e le pendenze, ma anche le informazioni provenienti dai servizi di osservazione e dall'UIEPE, attribuendo rilievo alla mancanza di resipiscenza.
  • La mera allegazione di elementi potenzialmente favorevoli, come lavoro, attività di volontariato, pagamenti risarcitori o disponibilità al ristoro, non impone l'accoglimento dell'istanza se il quadro complessivo continua a deporre per la pericolosità sociale e per l'assenza di affidabilità.
  • Le valutazioni del Tribunale di sorveglianza sull'idoneità della misura alternativa e sulla scelta tra strumenti esecutivi esterni al carcere rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione quando sorrette da motivazione adeguata e non illogica.
  • Non è necessaria, per negare l'affidamento in prova, una completa revisione critica del passato da parte del condannato; può tuttavia rilevare negativamente la persistenza di un atteggiamento di autoassoluzione o di negazione della propria responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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