Cassazione Penale, Sentenza n. 16927/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma, da parte della Corte d'appello, della condanna per furto aggravato. Due i motivi principali: (1) contestazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede sostenendo che la presenza di dispositivo antitaccheggio e di videosorveglianza escluderebbe l'esposizione della merce alla pubblica fede poiché tali sistemi consentirebbero un controllo idoneo ad impedire la sottrazione; (2) censura sulla determinazione della pena: in presenza di due aggravanti ad effetto speciale (l'aggravante dell'art. 625, comma 1, n.7 c.p. e la recidiva reiterata) la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare il criterio previsto dall'art. 63, comma 4 c.p., ossia adottare la pena prevista per la circostanza più grave con eventuale ulteriore aumento e non cumulare le aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi. Sul primo punto ha confermato la giurisprudenza che considera integrativa dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede la sottrazione di prodotti dotati di placca antitaccheggio all'interno di un esercizio commerciale, poiché tali dispositivi rilevano solo acusticamente il passaggio e non assicurano un controllo continuo e concreto tale da escludere l'esposizione. Sul secondo punto ha ritenuto corretta l'applicazione, da parte della Corte territoriale, del criterio moderatore dell'art. 63, comma 4 c.p., ossia l'applicazione sulla pena base dell'aumento relativo alla circostanza più grave (la recidiva) con rispetto del divieto di cumulo materiale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
L'aggravante per esposizione della cosa alla pubblica fede si applica anche quando la merce è dotata di dispositivi antitaccheggio o videosorveglianza, salvo prova che sussistano condizioni concrete di sorveglianza e controllo continuativi e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione.
Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.
In presenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale il giudice deve applicare la pena prevista per la circostanza più grave e può eventualmente aumentarla; pertanto non è consentito il cumulo materiale automatico di più aggravanti dello stesso ambito.
Massime di principio
- La sola presenza di dispositivi antitaccheggio o di impianti di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede: bisogna valutare concretamente se esistano misure di controllo continuative e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione.
- Per ottenere l'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede la difesa deve provare che il sistema di vigilanza era tale da rendere difficoltosa l'appropriazione della cosa (controllo continuo, sorveglianza effettiva, barriere fisiche ecc.).
- Quando concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale si applica il criterio dell'art. 63, comma 4 c.p.: il giudice prende come riferimento la circostanza più grave e può aumentare la pena, evitando il cumulo materiale delle aggravanti.
- In sede di impugnazione in Cassazione i motivi devono essere fondati e ben strutturati: profili di mera contestazione della valutazione del fatto da parte del giudice di merito, se non sorretti da ragioni giuridiche rilevanti, rischiano di essere dichiarati manifestamente infondati o inammissibili.
- La condanna alle spese processuali e la comminazione di somme a favore della Cassa delle ammende sono conseguenze possibili della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Testo integrale
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