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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14078/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione per violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 381 e 382 cod. proc. pen., per presunta insussistenza dello stato di quasi flagranza. La difesa ha sostenuto che la truffa si era già consumata con il primo bonifico del 9 gennaio 2025 e che l'ultimo pagamento, effettuato il giorno dell'arresto, era un post factum, perciò non poteva giustificare la convalida dell'arresto come quasi flagranza. La difesa ha inoltre rilevato che, benché l'ordinanza di convalida indicasse il denaro rinvenuto come traccia del reato, dagli atti risulta che nessuna somma è stata rinvenuta nella disponibilità del ricorrente (al Manconi sarebbe stato sequestrato solo un telefono cellulare e una felpa), mentre altra persona (Fadda) è stata trovata in possesso di denaro verosimilmente riconducibile al fatto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen.: la limitazione della libertà dell'indagato era durata solo fino all'udienza di convalida e il G.i.p. ha poi applicato una misura cautelare non custodiale; la difesa non ha manifestato in termini positivi e univoci l'intenzione di servirsi della pronuncia per proporre un'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione. La Corte non è entrata nel merito della questione della quasi flagranza.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma sulle ragioni di cassazione dedotte; il ricorso era fondato su presunta violazione di legge relativa alla qualificazione dello stato di quasi flagranza (ma la Corte ha escluso l'esame per inammissibilità).

  • art. 381 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in relazione alla definizione e ai presupposti della flagranza/quasi-flagranza; la Corte non ha valutato nel merito la contestazione circa l'insussistenza di tali presupposti.

  • art. 382 cod. proc. pen.

    Norma collegata alla disciplina degli arresti e della convalida; citata dalla difesa ma non esaminata nel merito dalla Corte a causa dell'inammissibilità.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Interpretazione decisiva della Corte: per proporre impugnazione occorre avere interesse; l'interesse dell'indagato a ricorrere contro la convalida dell'arresto, se non è seguita misura custodiale, non può presumersi e deve essere manifestato in termini positivi e univoci (necessità di dichiarare l'intenzione di utilizzare la pronuncia per una eventuale azione di riparazione).

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 9167 del 31/01/2017, Fanu, Rv. 269038)

    «L'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto, al quale non sia seguita l'applicazione di una misura cautelare, non può presumersi, avendo l'interessato l'onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta per proporre l'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione»

    La Corte richiama il principio consolidato che impone alla difesa di indicare esplicitamente l'interesse concreto all'impugnazione quando la detenzione non si è protratta oltre la convalida.

Massime di principio

  • Per proporre ricorso per cassazione contro la convalida dell'arresto è necessario dimostrare un interesse attuale e concreto; se la detenzione si è esaurita alla convalida e non è seguita misura cautelare custodiale, l'interesse non può essere dato per scontato.
  • La difesa deve manifestare espressamente e in termini univoci l'intenzione di servirsi della pronuncia impugnata per una possibile azione di riparazione per ingiusta detenzione; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse (art. 568, comma 4, c.p.p.).
  • Se si chiede la cassazione per insussistenza dello stato di quasi flagranza, è comunque necessario che la questione sia sorretta da un interesse concreto all'impugnazione (altrimenti la Corte non entrerà nel merito).
  • Sotto il profilo probatorio, l'assenza di misure cautelari successive o la circostanza che il denaro sia stato trovato solo nella disponibilità di terzi può costituire argomento di merito sulla sussistenza della quasi flagranza, ma tale valutazione non sarà compiuta dalla Corte di legittimità se il rimedio è inammissibile per mancanza di interesse.
  • In fase di impugnazione preventiva è prudente per la difesa dichiarare esplicitamente, nel ricorso, l'intenzione di utilizzare l'eventuale pronuncia per azioni risarcitorie o di riparazione, quando la restrizione della libertà si è esaurita rapidamente, per evitare l'inammissibilità.

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