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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7540/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva negato il riconoscimento dell'attività di intermediazione e il diritto alla provvigione nella compravendita di un immobile. In cassazione la controversia non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato ritenuto tardivo: la sentenza impugnata, depositata il 29.03.2018 e notificata (secondo quanto dichiarato nel ricorso) il 25.06.2018, avrebbe reso operativo il termine breve di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione; invece la notifica del ricorso è avvenuta il 12.10.2018 e il deposito il 23.10.2018, oltre il termine breve. Inoltre non è stata prodotta la relata di notificazione della sentenza impugnata, onere che incombe sul ricorrente quando questi dichiara di essere stato notificato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività e improcedibile per mancata produzione della relata di notificazione. Ha condannato la ricorrente a rifondere le spese di giudizio in favore dei controricorrenti, liquidate in €2.000,00 e €200,00 per spese, oltre esborsi e accessori di legge. Ha altresì disposto l'obbligo, a carico della ricorrente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 (nel testo introdotto dalla L. n. 228/2012).

Norme richiamate

  • art. 327 cod. proc. civ.

    Individua il 'termine lungo' di sei mesi dalla pubblicazione entro il quale sono proponibili alcuni mezzi di impugnazione. La Corte chiarisce che il termine lungo non sostituisce il termine breve quando la sentenza è stata notificata e tale notificazione è allegata dal ricorrente.

  • art. 326 cod. proc. civ.

    Regola la decorrenza dei termini di impugnazione in relazione alla notificazione; collegata all'operatività del termine breve quando la sentenza è stata notificata.

  • art. 325 cod. proc. civ.

    Rinvio operativo nel testo della sentenza per il termine breve che si applica una volta che la notificazione della sentenza è stata allegata.

  • art. 369 cod. proc. civ.

    Richiamato come termine entro il quale deve essere depositata copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione quando la notificazione è stata allegata.

  • art. 372, comma 2, cod. proc. civ.

    Consente la produzione separata della copia autentica della sentenza con la relata nel termine previsto; la mancata produzione comporta l'improcedibilità del ricorso.

  • Cass. Sezioni Unite, n. 21349/2022; Cass. n. 15832/2021; Cass. Sez. U. n. 9005/2009; Cass. Sez. U. n. 10648/2017

    Giurisprudenza richiamata che afferma il principio secondo cui il ricorrente che dichiara di aver ricevuto la notificazione deve produrre la relata; in mancanza il ricorso è improcedibile salvo che la relata sia prodotta dal controricorrente o sia presente nel fascicolo d'ufficio.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis; L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norme sul contributo unificato: la dichiarata inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso stesso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Se il ricorrente dichiara di essere stato notificato della sentenza impugnata, opera il termine breve per proporre ricorso e grava sul ricorrente l'obbligo di depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione entro i termini previsti; la mancata produzione rende il ricorso improcedibile.
  • Se il ricorrente non allega la notificazione, si presume che possa valersi del termine 'lungo' (sei mesi dalla pubblicazione) e il giudice verifica la sua osservanza; ma il termine lungo non può essere superato in alcun caso.
  • La dichiarazione di avvenuta notificazione nel ricorso ha valore di fatto processuale e vincola il dichiarante: non bisogna affermare di essere stati notificati se non si è in grado di provare la relata.
  • La carenza della relata può essere sanata se la stessa è prodotta dal controricorrente o è presente nel fascicolo d'ufficio; in mancanza non è possibile proseguire nel giudizio di legittimità.
  • Per evitare l'inammissibilità, chi propone impugnazione dovrebbe o produrre contestualmente la relata o evitare di asserire l'esistenza di una notificazione e fare invece valere il termine lungo, ove compatibile con i tempi.

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