Cassazione Civile, Ordinanza n. 34981/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha disposto la correzione dell’ordinanza n. 8995/2025 sostituendo, in motivazione e nel dispositivo, la denominazione societaria "Pallante Costruzioni" S.r.l. con quella corretta "Pomante Costruzioni" S.r.l. Ha inoltre disposto l’annotazione della correzione sull’originale del provvedimento. Non ha provveduto sulle spese del procedimento, escludendone la liquidazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ricorrente ha segnalato che nella precedente ordinanza della Corte di cassazione n. 8995/2025 era stata riportata erroneamente, sia nella motivazione sia nel dispositivo, la sua denominazione sociale come "Pallante Costruzioni" S.r.l., mentre quella corretta era "Pomante Costruzioni" S.r.l. L’istanza non era formulata come autonomo ricorso, ma come sollecitazione all’esercizio del potere di correzione dell’errore materiale da parte della Corte. La Corte ha verificato la sussistenza della svista e ha ritenuto applicabile il procedimento di correzione ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., precisando che, dopo la riforma, la correzione del provvedimento della Cassazione può essere chiesta e anche rilevata d’ufficio in ogni tempo. È stata inoltre affrontata la questione delle spese del procedimento, escludendone la liquidazione perché il procedimento di correzione ha natura sostanzialmente amministrativa e non comporta soccombenza ex art. 91 c.p.c., neppure se la parte intimata si opponga.
Norme richiamate
La correzione del provvedimento della Corte di cassazione può essere chiesta dalla parte e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo.
Dopo la riforma, il procedimento di correzione dell’errore materiale si svolge in forma camerale secondo tale rito, in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. c.p.c.
È la base normativa del procedimento di correzione degli errori materiali del provvedimento.
Concorre a disciplinare il procedimento di correzione degli errori materiali.
Non si applica la regola della soccombenza nel procedimento di correzione degli errori materiali, data la sua natura sostanzialmente amministrativa.
Massime di principio
- L’errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, quando sia obiettivamente riconoscibile come mera svista, può essere emendato anche d’ufficio e in ogni tempo.
- L’istanza di correzione dell’errore materiale non introduce un nuovo giudizio di merito, ma attiva un procedimento camerale strumentale alla rettifica del provvedimento già emesso.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è configurabile una vera soccombenza tra le parti; di conseguenza, non vi è luogo alla liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c., anche se la parte controinteressata partecipi e si opponga all’istanza.
- La correzione deve limitarsi alla sostituzione dell’indicazione errata con quella corretta, senza incidere sull’assetto sostanziale delle posizioni già definite dal provvedimento correggendo.
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