Cassazione Penale, Ordinanza n. 12235/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Bologna aveva applicato all'imputato, su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di mesi 3 di reclusione ed euro 60,00 di multa per tentato furto pluriaggravato, dando atto dell'assenza di cause ex art. 129 c.p.p., della corretta qualificazione giuridica del fatto e della concessione delle attenuanti generiche in equivalenza. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, perché il giudice di merito avrebbe omesso di motivare sulla congruità della pena concordata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, avverso la sentenza di applicazione della pena sono deducibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura sulla mancata motivazione della congruità della pena concordata non rientra tra i motivi proponibili. Ha inoltre precisato che l'obbligo di specifica motivazione sulla pena sussiste solo se emergano elementi concreti di possibile illegalità della pena; qui tale profilo non risultava. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma sul patteggiamento; la sentenza impugnata applica la pena sulla base dell'accordo tra le parti.
limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli profili espressamente previsti: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
richiamato per escludere la sussistenza di cause immediate di proscioglimento.
prevede che l'inammissibilità sia dichiarata con ordinanza e senza formalità di procedura.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
ha introdotto le modifiche al codice di procedura penale che restringono la ricorribilità della sentenza di applicazione della pena.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Sez. U n. 33040 del 2015 Jazouli
definisce la pena illegale come quella non corrispondente alla specie o quantità prevista dalla legge, oppure derivante da parametri edittali dichiarati incostituzionali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, dopo la riforma del 2017, non è deducibile il vizio di motivazione sulla congruità della pena concordata, salvo che la censura attenga a uno dei motivi tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'illegalità della pena costituisce il limite esterno alla non ricorribilità del patteggiamento: la censura è ammissibile solo se la pena non corrisponde, per specie o quantità, alla cornice edittale prevista, oppure se deriva dall'applicazione di parametri dichiarati incostituzionali.
- L'obbligo di motivazione del giudice sulla pena concordata è esigibile solo quando dagli atti o dalle deduzioni emerga un concreto profilo di possibile illegalità; in mancanza, la motivazione sintetica è sufficiente nell'ambito del patteggiamento conforme all'accordo.
- L'inammissibilità del ricorso va dichiarata con ordinanza e senza formalità quando la legge lo prevede espressamente; segue la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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