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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4604/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con cui era stata disposta la confisca di beni sequestrati a carico dell'imputato in relazione a reati fallimentari. Il ricorrente, tramite due motivi, deduceva: (1) violazione di legge (art. 322-ter c.p.p.) perché aveva prodotto documentazione attestante che i beni confiscati erano di proprietà di Anna Luppino, terza estranea e convivente; (2) vizio di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) perché il giudice avrebbe ritenuto la proprietà dei beni in capo all'imputato soltanto in ragione del loro rinvenimento nell'abitazione, non avendo considerato la dichiarazione notarile della Luppino che affermava di averli acquistati con proprie disponibilità e di essere convivente e non coniuge.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente: poiché il Camizzi sosteneva di non essere il proprietario dei beni, solo la presunta proprietaria (Anna Luppino) avrebbe avuto interesse a chiedere la restituzione o ad impugnare la confisca; tale soggetto non ha però impugnato il provvedimento. Per tale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il giudizio abbreviato e la possibilità per il Giudice dell'udienza preliminare di emettere sentenza nei termini previsti; nella vicenda è il titolo del provvedimento impugnato che ha disposto la confisca.

  • art. 322-ter cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come riferimento normativo attinente alla confisca e alla tutela di diritti di terzi; la Corte osserva implicitamente che il diritto alla restituzione o impugnazione di beni spetta al soggetto che dichiara di esserne proprietario, non a chi adduce di non essere titolare.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti di ammissibilità e di estensione dei motivi di ricorso in cassazione nelle ipotesi previste; i motivi sono stati articolati nei limiti richiesti.

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. b)

    Consente il ricorso per violazione di legge; il ricorrente l'ha invocata per la presunta applicazione erronea della normativa sulla confisca/diritti di terzi, ma la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità per carenza di interesse.

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. e)

    Consente il ricorso per vizio di motivazione; invocato dal ricorrente in relazione all'apprezzamento probatorio del GUP circa la proprietà dei beni, ma non valutato nel merito per inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Predispone la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente.

Massime di principio

  • Chi sostiene di non essere proprietario di beni confiscati non ha interesse a impugnare la confisca: il rimedio spetta al presunto proprietario o a chi abbia un diretto interesse alla restituzione.
  • La presenza del bene nell'abitazione dell'imputato non è automaticamente sufficiente per il giudice a escludere possibili diritti di terzi, ma la verifica e la tutela di tali diritti possono richiedere che il terzo interessato agisca in proprio.
  • In giudizio di cassazione, prima ancora dell'esame del merito (violazione di legge o vizio di motivazione), la Corte verifica l'interesse e la legittimazione a proporre il ricorso: la mancanza di interesse comporta l'inammissibilità.
  • Quando si contesta la proprietà di beni sottoposti a sequestro/confisca, è opportuno che il presunto titolare (terzo) proponga tempestivamente le azioni idonee (istanza di restituzione, impugnazione), altrimenti il soggetto che ne dichiara la non titolarità rischia di non avere azione utile.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare responsabilità economiche a carico del ricorrente, inclusi il pagamento delle spese processuali e somme a favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.

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